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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25368/2022 del 25/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria su immobili di proprietà del socio accomandatario di una società di persone, emesso in conseguenza di cartelle di pagamento riferite a debiti della società. Il contribuente aveva contestato, tra l’altro, la mancata notifica delle cartelle e dell’atto presupposto, la pretesa decadenza della riscossione, la mancanza dell’avviso previsto prima dell’ipoteca, l’omessa indicazione di altri coobbligati e la violazione del beneficium excussionis. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo regolarmente notificate le cartelle alla società e al socio, la definitività delle stesse, l’inapplicabilità dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 all’ipoteca e l’insussistenza della censura sulla preventiva escussione per intervenuta cancellazione della società. In cassazione il ricorrente deduce cinque motivi: 1) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 sulla notifica tempestiva delle cartelle e sulla decadenza; 2) violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973 per assenza della previa comunicazione/avviso prima dell’iscrizione ipotecaria; 3) violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 per mancata notifica dell’avviso di accertamento relativo all’IVA 1998 al socio; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia su alcune questioni (notifica al liquidatore, mancato avviso ex art. 50, mancata indicazione di altri coobbligati); 5) violazione dell’art. 2304 c.c. per mancata previa escussione del patrimonio sociale.

La decisione

La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta gli altri. Ritiene inammissibile il motivo sulla decadenza perché contrastante con l’accertamento in fatto della CTR; dichiara inammissibile il motivo sull’IVA per mancata censura della ratio di novità della questione; respinge la doglianza ex art. 112 c.p.c. perché la CTR si era comunque pronunciata sulle questioni dedotte, anche tacitamente; rigetta la censura sul beneficium excussionis perché la CTR si era conformata al principio delle Sezioni Unite sulla ripartizione dell’onere della prova e, nel caso concreto, la cancellazione della società rendeva impossibile la preventiva escussione. Accoglie invece la doglianza relativa all’iscrizione ipotecaria, chiarendo che l’ipoteca esattoriale non richiede l’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, ma deve essere preceduta da comunicazione e concessione di un termine di trenta giorni per pagare o presentare osservazioni; la mancata attivazione di tale contraddittorio determina nullità. La causa viene decisa nel merito con accoglimento della domanda originaria di nullità dell’iscrizione ipotecaria e rigetto delle ulteriori domande; spese integralmente compensate per reciproca soccombenza e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la doglianza sulla decadenza non è esaminabile se contrasta con l’accertamento in fatto del giudice di merito sulla notifica delle cartelle; le questioni relative alla tempestività della notifica andavano fatte valere impugnando le cartelle e non l’ipoteca.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    non si applica all’iscrizione ipotecaria, perché l’ipoteca non è atto di espropriazione forzata; tuttavia la mancata previa comunicazione con termine di 30 giorni per pagare o osservare integra nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 non è qualificata come espropriazione forzata e richiede, a pena di nullità, il previo contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il motivo è inammissibile perché non censura specificamente la ratio di inammissibilità per novità della questione rilevata dalla CTR.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice si sia pronunciato sulla questione, anche implicitamente; le argomentazioni sul merito eventualmente svolte ad abundantiam non impongono una specifica impugnazione se è stata resa una statuizione pregiudiziale.

  • art. 2304 c.c.

    il socio di società di persone può eccepire la violazione del beneficio di preventiva escussione; per società in accomandita semplice incombe all’amministrazione creditrice provare l’insufficienza del patrimonio sociale, salvo prova aliunde certa dell’incapienza, come la cancellazione della società.

  • art. 2697 c.c.

    in mancanza di prova sulla capienza del patrimonio sociale, opera la regola sull’onere della prova secondo il riparto individuato dalle Sezioni Unite per le società di persone.

Massime di principio

  • L’iscrizione ipotecaria esattoriale non è un atto di espropriazione forzata e non richiede l’intimazione prevista per l’esecuzione, ma è illegittima se non sia stata preceduta da una comunicazione al contribuente con concessione di un termine di trenta giorni per pagare o formulare osservazioni.
  • Le doglianze su decadenza e tardività della notifica delle cartelle non possono essere riproposte contro l’atto successivo se il giudice di merito ha già accertato la regolare notifica delle cartelle stesse; tali questioni avrebbero dovuto essere dedotte con l’impugnazione delle cartelle.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ad esempio quando la decisione di merito si fonda sulla novità della questione e il ricorso attacca solo una motivazione sul merito svolta ad abundantiam.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la questione anche implicitamente o l’abbia disattesa nella parte ricostruttiva della sentenza.
  • In tema di beneficium excussionis nelle società di persone, il socio può opporre la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale; per le società in accomandita semplice l’amministrazione deve provare l’insufficienza del patrimonio sociale, salvo che l’incapienza risulti già in modo certo da circostanze oggettive, come la cancellazione della società.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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