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Sentenza

Sentenza n. 2547/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva disposto l'accredito di euro 1.500 a titolo di carta del docente per gli anni scolastici 2020-21, 2021-22 e 2022-23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 380/2023 del Tribunale di Trapani, passata in giudicato il 22 settembre 2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare in suo favore il beneficio della carta del docente per complessivi euro 1.500. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la sentenza fosse stata notificata il 6 ottobre 2023 e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito rappresentando la mole del contenzioso seriale e l'insufficienza degli stanziamenti di bilancio, senza tuttavia dedurre l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza civile e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni nonché degli adempimenti di notificazione e deposito del ricorso. Accertato l'inadempimento del Ministero, ha accolto il ricorso e ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l'accreditamento della somma spettante entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall'istanza della parte interessata. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.

  • art. 114 c.p.a.

    È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alla nomina del commissario ad acta nelle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione sia rimasta inadempiente agli obblighi conformativi o di pagamento da essa derivanti.
  • La proposizione dell'ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • La consistenza del contenzioso seriale e l'insufficienza degli stanziamenti di bilancio non giustificano il mancato adempimento di un giudicato e non impediscono al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, disciplinandone il termine per l'intervento e le facoltà di delega.
  • La regola sull'assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti ex l. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia un dirigente pubblico soggetto al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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