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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27041/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il de cuius, socio accomandante al 5% di una s.a.s., aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRPEF, addizionale regionale e sanzioni relativo all’anno d’imposta 2004, conseguente a un accertamento svolto nei confronti della società e alla successiva imputazione per trasparenza del maggior reddito ai soci. In giudizio di merito il contribuente aveva sostenuto, in via principale, che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento perché gli atti erano stati notificati oltre il termine ordinario e che il raddoppio dei termini non potesse operare nei suoi confronti, essendo egli estraneo alle condotte delittuose accertate solo in capo al socio accomandatario. L’erede ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR che aveva respinto tali censure e dato ragione all’Ufficio.

La decisione

La Corte non entra nel merito della questione sulla decadenza o sul raddoppio dei termini, ma rileva d’ufficio un vizio processuale radicale: trattandosi di accertamento unitario riferito a società di persone e soci, la controversia doveva svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i litisconsorti. Poiché il giudizio non risulta celebrato con la presenza di tutti i soggetti necessari e non si è verificata neppure una riunione idonea a sanare il vizio, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Milano anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei rispettivi soci

    I redditi della società di persone sono imputati automaticamente ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92

    Nel contenzioso tributario relativo ad accertamenti inscindibili deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29

    La riunione dei processi può evitare la regressione, ma solo se concretamente realizzata nelle condizioni indicate dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento unitario del reddito di una società di persone e dei soci, il giudizio è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • L’eventuale trattazione separata di cause identiche può essere evitata solo quando vi siano identità di causa petendi, simultanea proposizione degli avvisi unitari, simultanea trattazione nei gradi di merito e identità sostanziale delle decisioni; in mancanza, il giudizio va cassato con rinvio al primo giudice.
  • Nel contenzioso relativo ai redditi imputati per trasparenza ai soci di società di persone, la lite non riguarda una singola posizione debitoria, ma elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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