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Sentenza

Sentenza n. 11098/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Lazio, anche nella parte in cui si prevede la presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza dal 18 dicembre 2025, ove di interesse; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Lazio per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale e elenco dei vincitori della selezione pubblica per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nonché esito della prova scritta e attribuzione del punteggio al candidato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato per i posti disponibili nella Regione Lazio, aveva superato la soglia di idoneità con 22,5/30, senza però risultare vincitore. Ha impugnato la graduatoria, l'elenco dei vincitori, il proprio esito e la prova scritta, chiedendo il riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria. Ha dedotto: violazione dell'art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994; violazione dell'art. 6 del bando; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità; violazione dell'art. 51 Cost.; violazione del principio di buon andamento. In particolare, ha contestato due quesiti a risposta multipla. Il primo chiedeva quale fosse la conseguenza per chi si fosse posto in stato di incapacità di intendere e di volere al fine di commettere il reato; il ricorrente aveva scelto la risposta secondo cui il soggetto è comunque imputabile ed è punito con pena aumentata di un terzo, mentre la Commissione aveva ritenuto corretta la risposta secondo cui il soggetto è comunque imputabile. Il ricorrente sosteneva che il quesito fosse ambiguo perché non distingueva tra le diverse ipotesi di auto-intossicazione o auto-induzione dello stato di incapacità. Il secondo quesito riguardava le rilevazioni e valutazioni estimative indicate nel bilancio ai fini dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele. Il ricorrente aveva scelto la risposta relativa alla circostanza aggravante, mentre la Commissione aveva ritenuto corretta quella secondo cui tali condotte non danno luogo a fatti punibili. Secondo il ricorrente, anche questo quesito sarebbe stato formulato in modo non univoco e lesivo dei principi di trasparenza, parità di trattamento e ragionevolezza.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle amministrazioni. Ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 3, c.p.a., poiché la procedura era stata bandita unitariamente per tutto il territorio nazionale, prevedeva un'unica prova scritta con questionari e griglie comuni e consentiva la formazione di una graduatoria unica nazionale, idonea a sostituire le graduatorie territoriali. La procedura aveva quindi natura accentrata e produceva effetti diretti e comuni sull'intero territorio nazionale, con conseguente competenza del TAR Lazio, sede di Roma. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui i quiz a risposta multipla sono legittimi quando tra le opzioni vi sia un'unica risposta chiaramente esatta. Quanto al primo quesito, ha ritenuto corretta la risposta indicata dalla Commissione, in quanto il quesito verificava il principio dell'art. 87 c.p. sullo stato preordinato di incapacità di intendere o di volere e sulle actiones liberae in causa. Le ulteriori distinzioni prospettate dal ricorrente sono state ritenute estranee all'oggetto della domanda. Quanto al secondo quesito, il TAR ha ritenuto univoca la risposta secondo cui le rilevazioni e valutazioni estimative indicate nel bilancio non danno luogo a fatti punibili, in applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000. Il giudice ha escluso la violazione dei principi di trasparenza, par condicio, ragionevolezza e buon andamento, osservando che la prova può legittimamente valutare anche la capacità del candidato di cogliere il significato della domanda e collegarlo alla disciplina pertinente, senza ricercare interpretazioni alternative o distrattori. Il ricorso è stato definitivamente respinto. Le spese di lite sono state compensate per la natura e la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    “negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto”

    La competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma, opera per gli atti statali e per le procedure accentrate aventi effetti comuni sull'intero territorio nazionale; il criterio dell'efficacia spaziale locale non prevale quando la procedura produce effetti ultraregionali.

  • art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001

    Costituisce la base normativa dello svolgimento della selezione mediante un'unica prova scritta.

  • art. 87 c.p.

    “la disposizione della prima parte dell'articolo 85 [...] non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa”

    Disciplina lo stato preordinato di incapacità e fonda la correttezza della risposta secondo cui chi si pone volontariamente in tale stato al fine di commettere il reato resta comunque imputabile.

  • art. 4, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000

    “Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio …”

    Le rilevazioni e valutazioni estimative indicate nel bilancio, rispetto alle quali siano indicati i criteri concretamente applicati, non danno luogo a fatti punibili ai fini della dichiarazione infedele.

  • art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994

    È stato invocato dal ricorrente, ma il ricorso è stato respinto e il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 51 Cost.

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla procedura concorsuale, ma il giudice ha escluso i vizi dedotti.

Massime di principio

  • La competenza territoriale prevista dall'art. 13, comma 3, c.p.a. spetta al TAR Lazio, sede di Roma, quando una procedura selettiva statale sia organizzata con un unico bando, un'unica prova e criteri comuni per posti distribuiti sull'intero territorio nazionale, producendo effetti diretti e comuni ultraregionali.
  • I quiz a risposta multipla utilizzati nelle procedure concorsuali sono legittimi quando, considerate la formulazione della domanda e la disciplina normativa oggetto di verifica, tra le opzioni proposte risulti una sola risposta chiaramente corretta.
  • Un quesito concorsuale non diventa ambiguo per il solo fatto che il candidato prospetti distinzioni o discipline ulteriori rispetto a quelle direttamente richiamate dalla domanda, quando il quesito mira a verificare un principio normativo specifico e la risposta corretta è individuabile mediante il collegamento con tale disciplina.
  • Nel quesito relativo allo stato preordinato di incapacità di intendere o di volere, la risposta secondo cui l'autore è comunque imputabile è corretta quando la domanda riguarda la condotta di chi si è posto volontariamente in tale stato al fine di commettere il reato o prepararsi una scusa, ai sensi dell'art. 87 c.p.
  • Ai fini dell'art. 4, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000, le rilevazioni e valutazioni estimative relative a elementi oggettivamente esistenti, per le quali i criteri concretamente applicati siano indicati nel bilancio, non danno luogo a fatti punibili nei delitti di dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nei limiti considerati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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