Cassazione Civile, Ordinanza n. 34453/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente aveva concesso in affitto un fondo rustico alla società poi fallita. Dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuaria, chiedeva nel passivo fallimentare la restituzione di alcuni beni mobili inventariati dai curatori, in particolare un impianto di irrigazione a pivot e alcuni rotoloni, sostenendo che si trattasse di "miglioramenti e/o addizioni" eseguiti sul fondo e che, per espressa clausola contrattuale, dovessero restare di sua proprietà. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano rigettato la pretesa, ritenendo che quei beni fossero autonomi, amovibili e non funzionalmente incorporati al terreno, quindi non qualificabili come addizioni ai sensi degli artt. 1592 e 1593 c.c. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 1592 e 1593 c.c., sostenendo che l'impianto fosse oggettivamente accessorio e quindi rientrante nella nozione di addizione; con un secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentando che il decreto non avesse spiegato perché l'impianto non fosse bene al servizio del fondo. Il fallimento ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, eccezione però respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività, rilevando che non risultava dimostrato che il decreto fosse stato comunicato il giorno del deposito, e ha poi rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare un nuovo esame del fatto, ossia della natura dell'impianto e del suo rapporto con il fondo, accertamento riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione adeguata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che vi fosse motivazione apparente: il tribunale aveva infatti spiegato che l'impianto, pur utile al fondo, conservava natura autonoma ed era utilizzabile altrove, sicché non integrava una addizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93 l.fall.
norma sulla domanda di insinuazione al passivo richiamata come base dell'originaria istanza di ammissione.
art. 99 l.fall.
richiamato in relazione al termine per proporre l'opposizione allo stato passivo e alla verifica della tempestività del ricorso.
art. 1592 c.c.
richiamato quale disciplina dei miglioramenti apportati dal conduttore al bene locato.
art. 1593 c.c.
richiamato per la nozione di addizioni e per il diritto del proprietario di ritenere le addizioni al termine del rapporto.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale, in concreto ricondotto alla doglianza sulla motivazione apparente.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'importo base del contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione di un bene come "addizione" o come bene autonomo, ai fini degli artt. 1592 e 1593 c.c., dipende da un accertamento di fatto del giudice di merito sulle caratteristiche del bene e sul suo rapporto di accessorietà con il bene principale.
- Se il ricorso per cassazione mira, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando il giudice omette un vero percorso argomentativo; non è configurabile quando il provvedimento espone, in modo intellegibile, le ragioni della decisione anche se la parte le reputa errate o sintetiche.
- Ai fini del controllo di legittimità, è sufficiente che il giudice di merito abbia esaminato il fatto storico decisivo e abbia spiegato perché il bene, pur utile al fondo, conservi autonoma utilizzabilità e non sia parte accessoria del cespite principale.
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