Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 351/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 602/2024 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 15 novembre 2024, non opposto e divenuto esecutivo.

Giustizia amministrativa202600176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Comune all'obbligo di pagamento derivante dal decreto ingiuntivo n. 602/2024 del Tribunale di Spoleto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 602/2024, emesso dal Tribunale di Spoleto per il pagamento di euro 96.269,15, oltre interessi e rivalutazione, quale corrispettivo di forniture di energia elettrica. Il decreto, notificato il 15 novembre 2024, non è stato opposto, è divenuto esecutivo il 3 febbraio 2025 ed è stato notificato in forma esecutiva il 4 febbraio 2025. Decorso il termine dilatorio di legge e rimasta senza esito la diffida del 13 aprile 2026, la ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Comune e ha chiesto, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., l'ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente notificato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che non sussistevano ragioni per ritardare ulteriormente l'adempimento dell'obbligazione risultante dal decreto ingiuntivo esecutivo. Ha assegnato al Comune il termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute in base al decreto. Ha inoltre nominato sin d'ora il Prefetto di Crotone, o un funzionario da lui delegato, quale commissario ad acta, incaricato, su richiesta della ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, di provvedere in sostituzione del Comune al pagamento delle somme non ancora corrisposte, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Il compenso del commissario, pari a euro 1.500,00, è posto a carico del Comune inottemperante. Il Comune è stato altresì condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione degli obblighi derivanti da un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere e nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

Massime di principio

  • L'inadempimento di un'amministrazione all'obbligo di pagamento derivante da un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria risultante da un titolo esecutivo giudiziale, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale; il relativo compenso può essere posto a carico dell'amministrazione inottemperante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.