Cassazione Penale, Ordinanza n. 20055/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza del Tribunale applicativa della pena concordata. Dal testo emerge che il ricorrente deduceva un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento con riferimento alla verifica, da parte del giudice, dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte osserva però che, in base all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena è ammessa soltanto per specifiche ipotesi di violazione di legge, che non comprendono il vizio motivazionale così prospettato, quando non vi sia difformità tra richiesta e decisione, né vizi della volontà dell'imputato, né applicazione di pena illegale nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza applicativa della pena. Ha ritenuto che la doglianza sul vizio di motivazione relativo al controllo ex art. 129 c.p.p. non rientra nei casi tassativi di impugnabilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che non ricorrevano neppure difformità tra richiesta e decisione, vizi della volontà dell'imputato o pena illegale. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Il controllo sull'insussistenza di cause di proscioglimento è richiamato come oggetto della doglianza, ma il relativo vizio di motivazione non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La norma limita l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste, escludendo il vizio di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p. quando non vi sia difformità tra richiesta e decisione, vizi della volontà o pena illegale.
legge 23 giugno 2017 n. 103
È indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Disciplina le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)
Richiamata come riferimento sui criteri per individuare la pena illegale nei limiti della deducibilità in cassazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non è di regola deducibile.
- La censura relativa alla mancata o insufficiente verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è ammissibile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una delle violazioni di legge espressamente contemplate dalla norma.
- Non integra motivo deducibile la semplice allegazione di una motivazione erronea o carente, se non si accompagni a difformità tra richiesta e decisione, a vizi della volontà dell'imputato o alla irrogazione di una pena illegale.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando la causa emerge ictu oculi dagli atti, con applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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