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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33627/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore (20/02/2024) che aveva assolto Fortuna Mosca dal reato contestato (art. 388, comma terzo, c.p.) perche' il fatto non costituiva reato. Il Procuratore generale ha censurato la valutazione della prova in ordine al dolo: ha sostenuto che le notifiche della procedura esecutiva erano state effettuate alla madre convivente ma a mani di quest'ultima, dunque non puo' escludersi che la Mosca fosse a conoscenza del vincolo giudiziario sul veicolo pignorato; inoltre il fatto che il veicolo non sia stato restituito e che il debito non sia stato estinto indicano, secondo il ricorrente, la volontarieta' nella sottrazione. In sede di note il Procuratore ha anche sostenuto l'ammissibilita' dell'appello ratione temporis e ha prospettato questioni relative alla conversione dell'impugnazione a causa delle modifiche normative sull'appellabilita' (art. 593 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto corretta la conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione (atteso il regime di inappellabilita' previsto dall'art. 593 c.p.p., terzo comma) e ha confermato la decisione di merito: il Tribunale ha logicamente motivato la mancanza di prova del dolo (mancanza della prova che l'imputata conoscesse il vincolo giudiziario sul veicolo, nonostante le notifiche effettuate a mani della madre convivente) e non sussistono profili di manifesta illogicita' tali da legittimare la rinnovazione della valutazione probatoria in sede di legittimita'. Pertanto l'assoluzione e' stata confermata e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen.

    comma terzo (e successiva riqualificazione al comma settimo)

    Il reato contestato richiede il dolo, ossia la conoscenza del vincolo giudiziario imposto con pignoramento e la volontarieta' della sottrazione; la Corte ha rilevato che la prova di tale elemento soggettivo non risultava acquisita.

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Il terzo comma prevede l'inappellabilita' di alcune sentenze di proscioglimento (pena alternativa), ragione per cui la pronuncia era non appellabile e dunque ricorribile per cassazione; le modifiche normative del 2024 sul secondo comma non incidono sulla inappellabilita' qui rilevata.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilita' di convertire un gravame presentato con mezzo diverso da quello previsto quando esista l'oggettiva impugnabilita' e la "voluntas impugnationis"; la Corte ha applicato tale regola per convertire l'appello in ricorso per cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione avverso pronunce non appellabili; la Corte ha ritenuto operativa tale disposizione per il caso concreto.

  • art. 443 cod. proc. pen.

    Citato in relazione a pronunce di proscioglimento emesse al termine del giudizio abbreviato e al diverso regime di appellabilita'; menzionato nei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sulle categorie di reati per i quali si applicano limiti all'impugnabilita' delle sentenze di proscioglimento; la Corte ha precisato che la questione normativa sollevata dal Procuratore non mutava l'esito procedurale nel caso di specie.

Massime di principio

  • Se un'impugnazione e' proposta con un mezzo diverso da quello previsto ma esiste una "voluntas impugnationis" e l'atto e' oggettivamente impugnabile, il giudice adito deve convertire l'impugnazione nel rimedio corretto (art. 568, comma 5 c.p.p.).
  • La Corte di Cassazione non puo' sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della prova: puo' annullare solo in presenza di vizi essenziali quali mancanza, manifesta illogicita' o contraddittorietà della motivazione su punti fondamentali.
  • Per i reati che richiedono il dolo relativo alla conoscenza di un vincolo (es. sottrazione di beni pignorati), non sono sufficienti elementi indiziari come il mancato pagamento del debito o il mancato ritorno del bene; occorre una prova convincente che l'imputato fosse a conoscenza del vincolo giudiziario e che la sottrazione sia stata volontaria.
  • Le modifiche della normativa processuale sull'impugnabilita' possono avere effetti temporali (principio "tempus regit actum"); tuttavia, quando l'inappellabilita' derivi da una disposizione diversa da quella modificata, la novella non incide sul caso concreto.
  • In procedimenti dove le notifiche sono avvenute a terzi conviventi, la sola notifica a mani del convivente non basta a escludere per se' l'ignoranza dell'imputato: spetta al giudice di merito valutare la credibilita' e l'impatto probatorio di tali notifiche, e la Cassazione verifica solo la fondatezza logico-giuridica di tale valutazione.

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