Cassazione Civile, Ordinanza n. 29157/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società consolidante e della consolidata, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione la remunerazione al 7,60% relativa ad azioni privilegiate emesse da una società estera e acquistate dalla consolidata, ritenendola non un dividendo ma una corresponsione di interessi. La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso delle società; in appello l'Ufficio aveva impugnato la decisione sul merito, mentre le società avevano proposto appello incidentale sulle spese. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale con due motivi, e le società controricorso con ricorso incidentale affidato a sette motivi, ma la lite è stata poi definita dalla società mediante domanda di definizione agevolata ex art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, con prova del tempestivo pagamento dell'intera somma dovuta anche per la coobbligata solidale nel frattempo incorporata.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata depositata dalla società resistente, verificando il rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina sopravvenuta e il pagamento integrale dell'importo dovuto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
consente la definizione agevolata della controversia con estinzione del processo ove sia presentata tempestivamente la domanda e sia effettuato il pagamento integrale dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica alla definizione agevolata, perché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- Quando il contribuente provi di avere validamente aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge e di avere versato integralmente quanto dovuto, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse alla decisione sul merito.
- La definizione agevolata della controversia impedisce una pronuncia sul ricorso principale e su quello incidentale, poiché la sopravvenienza estintiva travolge l'intero processo nei limiti dell'impugnazione pendente.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non è quindi estensibile analogicamente alle ipotesi di estinzione del processo per definizione agevolata.
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