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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18684/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Non viene modificato il merito della decisione di appello; resta ferma la statuizione sfavorevole all'imputato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 1 luglio 2025. L'unico motivo dedotto censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità o l'insufficienza della motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza non è consentita in sede di legittimità quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito era immune da evidenti illogicità e valorizzava la condotta dell'imputato e le circostanze del fatto, ritenute indicative di una ammissione soltanto strategica.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; il giudice di merito può fondarlo sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare espressamente tutti quelli allegati dalla parte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non può trasformarsi in un riesame del merito in sede di legittimità, essendo sindacabile solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
  • Ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è sufficiente una motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare uno per uno tutti i dati favorevoli dedotti dalla difesa.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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