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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34903/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da una condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti della società poi ricorrente al pagamento di una somma molto rilevante in favore della controparte, con rigetto delle altre domande. La Corte d'appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado. In cassazione la società soccombente ha proposto quattro motivi di ricorso avverso la sentenza d'appello; tuttavia la Corte non è entrata nel merito dei motivi, poiché ha rilevato d'ufficio un vizio processuale preliminare: nel deposito del ricorso per cassazione non risultava allegata, insieme alla copia autentica della sentenza impugnata, la relata di notificazione della sentenza stessa, nonostante nell'intestazione del ricorso si affermasse che la sentenza era stata notificata. La notifica del ricorso era inoltre avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La ricorrente non ha colmato tale omissione nemmeno nella fase successiva alla proposta di definizione anticipata né nella memoria depositata. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in quanto non era stato depositato, insieme alla sentenza impugnata, il documento attestante la sua notificazione. Ha affermato che tale mancanza non può essere sanata tramite successiva produzione ex art. 372 c.p.c., salvo che la relata sia comunque già nella disponibilità del giudice per effetto di produzione della controparte o acquisizione del fascicolo d'ufficio, circostanze non ricorrenti nel caso concreto. Conseguentemente, il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. ed è stata applicata anche la disciplina sanzionatoria dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione, di una somma in favore della controricorrente, di una somma alla Cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    mancato deposito, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione

    l'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che la relata sia comunque già nella disponibilità del giudice per effetto di produzione della controparte o acquisizione del fascicolo d'ufficio

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di rimediare all'improcedibilità derivante dalla mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, perché riguarda solo i documenti relativi all'ammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere relatore

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    la trattazione è stata fissata in adunanza camerale a seguito di richiesta di decisione dopo la proposta del consigliere relatore

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    trovano applicazione le misure sanzionatorie in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta, con condanna a favore della controparte e della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la produzione della sentenza impugnata deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dalla relata di notificazione quando la notificazione è avvenuta e rileva ai fini del computo dei termini.
  • La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza non è sanabile con successiva produzione documentale ex art. 372 c.p.c., poiché la norma non copre il deposito richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
  • L'improcedibilità può essere evitata solo se la relata risulta comunque già acquisita al fascicolo del giudice per iniziativa della controparte o tramite fascicolo d'ufficio.
  • In caso di definizione del ricorso conforme alla proposta di definizione anticipata, possono essere applicate le sanzioni processuali previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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