Sentenza n. 1691/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento N. 05 SCHEDA VALUTATIVA redatta per il periodo 28.02.2022 al 24.10.2022 per “variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore – trasferimento del giudicando”, sottoscritte in data 23.01.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa relativa al periodo 28 febbraio 2022 - 24 ottobre 2022, con qualifica finale "inferiore alla media"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa redatta a seguito del trasferimento, deducendo tre profili di illegittimità: difetto di adeguata giustificazione della qualifica "inferiore alla media", anche perché nei precedenti documenti caratteristici aveva ottenuto la qualifica "nella media" e nel periodo considerato non aveva ricevuto sanzioni disciplinari né contestazioni formali; eccesso di potere per ingiustificata discordanza tra il giudizio favorevole del compilatore, superiore diretto che aveva osservato quotidianamente il servizio, e quello peggiorativo del revisore, ritenuto privo di specifici elementi di fatto; incoerenza tra le valutazioni analitiche, il giudizio complessivo e la qualifica finale. Il compilatore aveva espresso un giudizio complessivamente favorevole, mentre il revisore aveva rilevato lacune nelle capacità morali, militari e professionali, il perseguimento di fini personali a discapito del servizio e l'inosservanza di direttive gerarchiche, con necessità di interventi correttivi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i documenti caratteristici del personale militare siano espressione di ampia discrezionalità tecnica e siano sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, evidente contraddittorietà, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errore nei presupposti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Nel caso concreto, il revisore non si è limitato a un dissenso apodittico, ma ha motivato il diverso giudizio indicando le lacune e le condotte ritenute sintomatiche di rendimento non pienamente adeguato. La motivazione della scheda non richiede un elenco analitico di episodi, richiami o sanzioni, essendo sufficiente un giudizio sintetico ma esauriente sulle qualità e sul rendimento complessivi; le aggettivazioni contenute nelle varie sezioni concorrono a motivare il giudizio finale. L'assenza di sanzioni disciplinari non impedisce una valutazione caratteristica meno favorevole, poiché questa ha funzione autonoma rispetto al procedimento disciplinare. Le precedenti qualifiche più favorevoli non vincolano l'amministrazione né impongono una motivazione rafforzata, essendo ogni valutazione riferita autonomamente al periodo di osservazione. Il revisore può discostarsi dal compilatore, purché motivi il dissenso, e il giudizio del superiore diretto non è necessariamente prevalente. Infine, è stata esclusa l'incoerenza tra le singole valutazioni, il giudizio complessivo e la qualifica finale, risultando questi elementi logicamente consequenziali. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2, comma 6, d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213
l’autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l’eventuale dissenso dal giudizio espresso dall’autorità inferiore
La disposizione consente al revisore di discostarsi dal giudizio del compilatore, imponendogli però di motivare le ragioni del dissenso; l'obbligo è stato ritenuto assolto nel caso concreto.
Massime di principio
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, evidente contraddittorietà, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errore nei presupposti; non è consentita una rivalutazione giudiziale del merito del rendimento.
- La scheda valutativa del personale militare deve contenere un giudizio sintetico ma esauriente sulle qualità e sul rendimento complessivamente riscontrati nel periodo di osservazione, senza necessità di elencare analiticamente gli episodi, i richiami formali o le sanzioni disciplinari posti a fondamento della valutazione.
- L'assenza di sanzioni disciplinari o di contestazioni formali non preclude l'attribuzione di una valutazione caratteristica negativa, poiché il giudizio sul rendimento e sulle qualità del militare è autonomo rispetto all'accertamento di responsabilità disciplinari.
- Le precedenti valutazioni caratteristiche più favorevoli non vincolano l'amministrazione e non impongono una motivazione rafforzata per una successiva flessione, poiché ciascuna valutazione è autonoma e riferita allo specifico periodo di osservazione.
- Il revisore può discostarsi dal giudizio del compilatore, anche quando quest'ultimo sia il superiore diretto del militare, purché espliciti le ragioni del diverso apprezzamento e renda comprensibile il percorso logico seguito.
- La qualifica finale è legittima quando risulta coerente e consequenziale rispetto alle valutazioni analitiche espresse dal revisore, senza fratture logiche tra i singoli giudizi, il giudizio complessivo e l'esito finale.
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