Cassazione Penale, Sentenza n. 36184/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione del GUP Fabiana Giacchetti dopo il rigetto, in data 13/9/2023, della richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere. La difesa aveva chiesto la modifica/revoca della misura rilevando che, alla luce di dichiarazioni del nuovo collaboratore Roberto Porcaro e degli atti notificati ex art. 415 bis c.p.p., le esigenze cautelari sarebbero venute meno. La ricusazione sosteneva che il GUP, nel rigettare l'istanza, avrebbe indebitamente espresso valutazioni sul merito (gravità indiziaria e rilevanza delle prove), anticipando il giudizio sulla res iudicanda anziché limitarsi a valutare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che il GUP si fosse limitato a valutare gli elementi presentati (anche quelli sopravvenuti ex art. 415 bis) ai fini della verifica delle esigenze cautelari, senza anticipare il giudizio di merito sulla colpevolezza. La Corte nazionale ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e ha ritenuto che la valutazione del quadro indiziario, se funzionale e necessaria per decidere sull'istanza cautelare, non integra la causa di ricusazione. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
norma che disciplina la comunicazione e la utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; qui rilevante perché la difesa ha dedotto che le dichiarazioni sopravvenute avrebbero inciso sul quadro indiziario
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
richiamato per la presunzione di adeguatezza della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi che dimostrassero l'inesistenza delle esigenze cautelari
art. 37 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
definisce la causa di ricusazione per l'indebita manifestazione del convincimento del giudice; la Corte ha interpretato che l'eventuale valutazione del GUP sui documenti e dichiarazioni era funzionale al provvedimento incidentale e non integrava la causa di ricusazione
art. 41 comma 1 e art. 127 cod. proc. pen.
richiamati nei motivi di ricorso con riguardo all'ipotesi di provvedimento de plano e ai limiti della dichiarazione di manifesta infondatezza; la Cassazione ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità de plano per manifesta infondatezza
Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005 (giurisprudenza citata)
l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato
principio applicato dalla Corte: la manifestazione di convincimento integra causa di ricusazione solo se non vi è nessi funzionale o necessità procedurale a giustificarla; qui il GUP era giustificato nel valutare il quadro indiziario ai fini cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese e a una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente
Massime di principio
- La richiesta di ricusazione per presunta anticipazione del convincimento richiede la prova che il giudice abbia espresso valutazioni sul merito della colpevolezza non giustificate dalle esigenze del provvedimento incidentale
- La valutazione, da parte del giudice, degli elementi sopravvenuti (anche da atti ex art. 415-bis) ai fini della decisione su una misura cautelare è lecita e non costituisce automaticamente causa di ricusazione se funzionale e necessaria al provvedimento
- Se la dichiarazione di ricusazione è manifestamente infondata la Corte d'appello può dichiararne l'inammissibilità de plano, con conseguente condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende
- Per impugnare con successo una decisione che rigetta una richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare sulla base di nuovi elementi, la difesa deve dimostrare concretamente che i nuovi elementi incidono sostanzialmente sul quadro indiziario tale da eliminare le esigenze cautelari
- Motivi ripetuti e basati sugli stessi argomenti già ritenuti manifestamente infondati espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e sanzioni economiche
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