Cassazione Penale, Ordinanza n. 13062/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso. La decisione di merito sottostante resta ferma, con conferma del diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15/07/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che in appello era stato respinto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutando negativamente l'entità dell'evasione. Nel ricorso si contestava, in sostanza, il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ritiene però che la motivazione d'appello sia adeguata e coerente con i criteri di valutazione dell'art. 62-bis c.p. e dell'art. 133 c.p., sicché il gravame non supera il vaglio di ammissibilità.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per motivazione contraddittoria o manifestamente illogica.
art. 133 c.p.
Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuto prevalente, quale l'entità del reato o la personalità dell'imputato.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se fondato su una motivazione congrua e non contraddittoria relativa a elementi ritenuti prevalenti dal giudice di merito.
- Non è necessario un autonomo e specifico esame di ciascun fattore attenuante prospettato dalla difesa quando la motivazione dia conto, in modo sufficiente, delle ragioni ostative al beneficio.
- La valutazione sull'esistenza delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non è escludibile la colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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