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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 1752/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, n. 1752/2026, di parziale accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appellante)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello principale contro la sentenza del TAR che aveva parzialmente accolto il ricorso di primo grado, chiedendone la sospensione cautelare. Nel giudizio si è costituito anche un privato, che ha proposto appello incidentale. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di ricorso e di appello. Il CGARS ha rilevato che le questioni controverse sono numerose e complesse e richiedono un approfondimento proprio nella fase di merito.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare proposta dall’appellante principale ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo una tutela cautelare interinale nelle more della trattazione del merito. L’ordinanza non espone una valutazione analitica del fumus boni iuris né del periculum in mora, ma giustifica la misura con la complessità e il numero delle questioni controverse e con l’esigenza di assicurare adeguata tutela cautelare fino alla definizione della causa nel merito. La pubblica udienza di merito sarà fissata con separato provvedimento presidenziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione regolatrice dell’appello cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Utilizzato per accordare una tutela cautelare nelle more della trattazione del merito, in ragione del numero e della complessità delle questioni controverse.

Massime di principio

  • Quando le questioni controverse in appello sono numerose e complesse e richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può accordare una tutela cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. nelle more della decisione definitiva.
  • La tutela cautelare interinale può essere concessa per assicurare adeguata protezione alla parte appellante fino alla fissazione e trattazione dell’udienza pubblica di merito, senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali controverse.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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