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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 1227 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Regimi speciali vari - Applicabilità c.d. regime del margine - Presupposti - Onere della prova del contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007, contestando il recupero dell'IVA derivante dall'indebita applicazione del regime del margine su autoveicoli usati acquistati da importatori nazionali che li avevano importati dalla Germania. Ha sostenuto che sussistessero i requisiti oggettivi del regime, di non essere stata l'importatrice diretta, di avere acquistato i veicoli da operatori italiani e di non poter verificare agevolmente i requisiti soggettivi degli originari cedenti esteri. L'Amministrazione ha invece sostenuto che la contribuente avrebbe dovuto verificare la regolarità sostanziale dell'operazione, compresa l'indetraibilità dell'IVA a monte da parte dei cedenti originari, anche sulla base dei libretti di circolazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto anche l'appello, ritenendo che il regime del margine, in quanto speciale, opzionale e derogatorio rispetto al regime ordinario, richiedesse al contribuente la prova di tutti i presupposti, inclusi quelli soggettivi relativi al cedente originario. La contribuente, quale operatore professionale, avrebbe dovuto verificare preventivamente non solo la regolarità formale delle fatture, ma anche quella sostanziale dell'operazione. La presenza nei libretti di circolazione di società di autonoleggio e leasing costituiva un elemento idoneo a far sorgere dubbi sulla possibile detrazione dell'IVA da parte dei cedenti e imponeva ulteriori verifiche. Il rischio fiscale dell'operazione è stato quindi posto a carico del cessionario. L'appello è stato respinto e la società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

    Il regime del margine di utile costituisce un regime speciale, opzionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria degli acquisti intracomunitari.

    Chi invoca il regime del margine deve provare la sussistenza di tutti i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi. In particolare, deve essere verificato che il cedente non abbia detratto l'IVA a monte.

  • Art. 37 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

    È richiamato nel motivo di appello con riferimento alla disciplina del regime del margine, ma la decisione si concentra principalmente sull'onere probatorio e sulla diligenza richiesta al cessionario.

  • Art. 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331

    È richiamato dalla contribuente per sostenere la correttezza fiscale degli acquisti intracomunitari, ma la sua invocazione non è stata ritenuta sufficiente a superare la mancanza di prova dei requisiti soggettivi del regime del margine.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, 12 febbraio 2010, n. 3427

    La responsabilità del cessionario deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico.

    Nel commercio di autoveicoli usati, i requisiti soggettivi del cedente sono spesso desumibili dai libretti di circolazione; l'acquirente professionale deve esaminarli e svolgere ulteriori verifiche in presenza di elementi sospetti.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, 31 gennaio 2011, n. 2227

    Il rischio fiscale dell'operazione intracomunitaria ricade sul cessionario che non abbia verificato preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione.

    La mancata prova dei presupposti rende inapplicabile il regime del margine, anche se il cessionario non era consapevole dell'irregolarità; l'eventuale buona fede può incidere, se del caso, sul piano sanzionatorio.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, 12 settembre 2012, n. 15219

    Il cessionario deve verificare ex ante la correttezza fiscale dell'operazione, inclusa la mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente originario.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, 12 luglio 2013, n. 17232

    La diligenza richiesta al cessionario deve essere valutata in concreto e aumenta in relazione alla sua professionalità e alla sua appartenenza al settore commerciale interessato.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, 19 novembre 2014, n. 24604

    Il contribuente cessionario è tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione, anche con riferimento alla mancata detrazione dell'IVA corrisposta a monte da parte del cedente.

    La mera regolarità formale della fattura o l'indicazione del regime del margine non bastano quando altri documenti, come quelli di circolazione, rendono plausibile che il cedente abbia detratto l'IVA.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, 18 dicembre 2014, n. 26852

    L'assenza o il difetto della prova dei presupposti di fatto comporta l'inapplicabilità del regime impositivo.

    L'onere della prova grava sul contribuente che invoca il regime speciale; la sua mancata assoluzione comporta il passaggio al regime IVA ordinario, indipendentemente dalla consapevolezza soggettiva del cessionario.

Massime di principio

  • Il regime del margine è un'agevolazione speciale e derogatoria: chi lo applica deve dimostrare tutti i requisiti, non limitandosi a produrre fatture formalmente corrette.
  • Il cessionario professionale deve effettuare verifiche preventive sulla sostanza dell'operazione e sulla posizione fiscale dei cedenti originari, inclusa la loro eventuale detrazione dell'IVA a monte.
  • La presenza di elementi documentali anomali o significativi, come l'intestazione dei veicoli a società di autonoleggio o leasing, impone controlli ulteriori e può escludere un affidamento incolpevole.
  • L'intermediazione di un operatore nazionale non esonera il successivo acquirente dagli obblighi di diligenza: il cessionario mediato può essere chiamato a rispondere del corretto regime IVA.
  • La buona fede non sostituisce la prova dei presupposti del regime; l'assenza di consapevolezza della frode può rilevare soprattutto ai fini sanzionatori, ma non impedisce il recupero dell'IVA dovuta in regime ordinario.
  • Quanto maggiore è la professionalità dell'acquirente nel settore interessato, tanto più elevato è il livello di diligenza e documentazione ragionevolmente esigibile.

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