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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41145/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: si lamentava che la Corte di cassazione, nella sentenza del 12/12/2024, avesse affermato erroneamente che la questione della possibile riqualificazione del fatto nella ipotesi di "lieve entità" (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) non era stata dedotta in appello. La difesa sosteneva che la questione era invece stata sollevata nell'atto di appello e riproposta nel ricorso per cassazione originario, con argomentazione sulla mancanza di sequestro e analisi della sostanza intercettata e sulla impossibilità di stabilire la capacità drogante/il principio attivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il profilo secondo cui la Cassazione aveva commesso un errore di fatto quando ha detto che la questione non era stata dedotta in appello (era infatti presente nelle pagine indicate dell'atto di impugnazione). Tuttavia la Corte ha altresì rilevato che il motivo di appello relativo alla riqualificazione era formulato in modo generico e contenuto in un inciso marginale, e che lo stesso contenuto generico si era ripetuto nel ricorso per cassazione originario. Per tale ragione la questione è stata comunque dichiarata inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario del Lo Franco, la revoca parziale della precedente sentenza di questa Corte limitatamente al riconoscimento dell'errore di fatto e, in conseguenza dell'inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: è ammissibile quando la Corte di cassazione abbia commesso un errore percettivo nella lettura degli atti (svista o equivoco) che abbia inciso sulla decisione. Va distinto dagli errori di giudizio o di diritto, i quali non rientrano nel rimedio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma che disciplina la possibile riqualificazione del reato per quantitativi 'lieve entità' di stupefacente. La Corte ha richiamato che tale deduzione, per essere efficace, deve essere specificamente e compiutamente dedotta e argomentata nella impugnazione; una semplice menzione generica è insufficiente.

  • art. 591, comma 1, lett. c) e art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Disposizioni che prevedono l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi risultino manifestamente generici o inconcludenti. La Corte ha applicato tali norme per dichiarare inammissibile il motivo di appello (e per estensione il motivo analogo nel ricorso per cassazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorrente abbia determinato l'inammissibilità per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte ha applicato tale articolo quantificando in euro 3.000,00 l'importo dovuto.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. U. n. 16103/2002 e altre pronunce richiamate)

    Giurisprudenza consolidata sulle caratteristiche dell'errore di fatto: si tratta di errore percettivo sugli atti del processo, non di errore di giudizio o di diritto. Le pronunce richiamate chiariscono i limiti dell'art. 625-bis c.p.p. e la non estensione del rimedio ad errori valutativi o interpretazioni normative.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile solo per errori percettivi chiari nella lettura degli atti (svista, equivoco) che abbiano determinato una diversa decisione; non copre valutazioni di merito o errori di diritto.
  • Anche se la Corte di cassazione ha commesso un errore di fatto nella sua motivazione, il rimedio può essere limitato o superato se il motivo di gravame è comunque formulato in modo generico e quindi inammissibile: la genericità dell'atto di impugnazione può precludere il rinnovamento favorevole del giudizio.
  • Per evitare l'inammissibilità, gli avvocati devono dedurre e sviluppare in modo specifico e documentato le questioni di diritto o di fatto che intendono far valere (es. richiesta di riqualificazione per lieve entità: indicazione chiara di prove, mancanza di sequestro/analisi, argomentazione sul principio attivo).
  • Quando si chiede la correzione di un presunto errore di fatto della Corte di legittimità, va dimostrato che l'errore è puramente percettivo (lettura degli atti) e non un diverso apprezzamento delle stesse risultanze; diversamente la richiesta è inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare una sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: occorre valutare con attenzione il rischio di conseguenze economiche quando si propone ricorso manifestamente viziato o genericamente formulato.

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