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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28886/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da una iscrizione ipotecaria disposta per tributi riferiti all'anno 1999 e da tre cartelle di pagamento sottese. Il contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la ritualità della notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, oltre a eccepire la prescrizione di una delle pretese. In appello, la commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria perché il preavviso era stato notificato a un familiare convivente senza successiva raccomandata informativa, reputando tale omissione sufficiente a invalidare il provvedimento. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 26 e 77-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e falsa applicazione della disciplina sulla notificazione, sostenendo che, nel caso di notifica diretta della cartella o dell'atto da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non fosse necessaria alcuna raccomandata informativa quando la consegna sia avvenuta a familiare convivente presso il domicilio del destinatario.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e ha accolto il motivo proposto dall'agente della riscossione. Ha affermato che, nella notificazione diretta eseguita dal concessionario ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, trovano applicazione le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982; pertanto, in caso di consegna a familiare convivente, non è richiesta la successiva raccomandata informativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca"

    Consente la notificazione diretta degli atti della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; quando la notifica avviene tramite servizio postale ordinario, la prova del perfezionamento è quella propria di tale regime e non è necessaria la raccomandata informativa in caso di consegna a familiare convivente.

  • art. 77-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato come norma disciplinante il preavviso di iscrizione ipotecaria; la Corte ne afferma la necessaria precedenza rispetto all'iscrizione ipotecaria, ma non ne fa il fulcro della decisione di accoglimento.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato per distinguere il regime della notifica eseguita da messo comunale o speciale da quello della notificazione diretta del concessionario, che nel caso di specie non era applicabile.

  • art. 137 c.p.c.

    Le norme sulle notificazioni del codice di rito operano, in via di rinvio, solo per quanto compatibile con la notificazione diretta eseguita dal concessionario e non impongono la raccomandata informativa nel caso considerato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Costituisce il paradigma del motivo di ricorso per violazione di legge accolto dalla Corte.

  • L. n. 890 del 1982, art. 8

    La necessità della raccomandata informativa viene richiamata solo per l'ipotesi diversa di notificazione postale disciplinata da tale legge, non sovrapponibile alla notifica diretta del concessionario.

  • art. 24 Cost.

    È menzionato nel ragionamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, quale parametro dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale in caso di deposito.

  • art. 111 Cost.

    È menzionato nel ragionamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, quale parametro dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale in caso di deposito.

  • L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 813

    La Corte precisa che la disposizione è priva di efficacia retroattiva e non incide sulla disciplina applicabile al caso esaminato.

Massime di principio

  • Quando l'agente della riscossione notifica direttamente una cartella o un atto della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, si applica il regime del servizio postale ordinario e non quello della legge n. 890 del 1982.
  • Nella notificazione diretta al domicilio del destinatario, la consegna a un familiare convivente perfeziona validamente la notifica senza necessità di una successiva raccomandata informativa.
  • L'obbligo della raccomandata informativa riguarda ipotesi diverse, in particolare la notificazione con deposito per rifiuto, temporanea assenza del destinatario o mancanza/inidoneità dei consegnatari, non la consegna a persona convivente legittimata a ricevere l'atto.
  • La prova dell'inesistenza del rapporto tra consegnatario e destinatario grava sul destinatario che eccepisce l'invalidità della notifica.
  • In materia di riscossione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto necessario antecedente all'iscrizione, ma la sua validità va valutata secondo il regime notificatorio concretamente utilizzato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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