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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16348/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, riformando parzialmente la decisione del GUP, aveva confermato la condanna per rapina aggravata ai danni di un anziano. Il ricorso per cassazione è articolato su un unico motivo che denuncia violazione di legge (art. 606 lett. b c.p.p.), vizi della motivazione (triade di cui all'art. 606 lett. e c.p.p.) e omessa valutazione di prova decisiva (art. 606 lett. d c.p.p.). La difesa sostiene che il fatto andava riqualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché l'imputata avrebbe preteso il pagamento di retribuzione per l'attività svolta come collaboratrice familiare; in sostanza, l'atto violento sarebbe stato diretto al recupero di somme ritenute dovute dalla vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e, comunque, non consentito. Ha ritenuto che le doglianze proposte escano dai limiti del giudizio di legittimità, configurando una mera rilettura dei fatti e una alternativa ricostruzione non ammissibile in sede di cassazione. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito, che avevano adeguatamente motivato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa (breve durata della prestazione lavorativa, ispezione del portafoglio, ritorno della donna con un complice, importo prelevato sproporzionato rispetto al lavoro svolto e modalità violente), elementi ritenuti incompatibili con la tesi del legittimo esercizio di un credito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende l'importo di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. b

    Viene richiamato quale possibile vizio che può fondare il ricorso per cassazione (violazione di legge). Tuttavia la Corte osserva che la doglianza è stata formulata in termini tali da configurare una rivalutazione dei fatti non ammessa in sede di legittimità.

  • art. 606 c.p.p. lett. d

    Richiamato in riferimento alla presunta omessa valutazione di una prova decisiva; la Corte ritiene che non sussista tale omissione perché la motivazione di merito ha esaminato e valorizzato gli elementi considerati rilevanti.

  • art. 606 c.p.p. lett. e

    Richiamato per i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte rileva invece una coerente e logica esposizione motivazionale da parte dei giudici di merito, escludendo i vizi denunciati.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; attesta la procedura adottata per il trattamento del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare la parte al pagamento delle spese e di irrogare una somma a favore della cassa delle ammende; applicata per comminare alla ricorrente il pagamento delle spese e l'ammenda di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per proporre ricostruzioni alternative dei fatti: i motivi che consistono in una mera rielaborazione dell'accaduto sono inammissibili.
  • Per far valere in cassazione la mancata valutazione di una prova decisiva (art. 606 lett. d) è necessario indicare con precisione quale prova sia stata omessa e come la sua valutazione avrebbe mutato l'esito del giudizio, non limitandosi ad ipotesi alternative.
  • Le doglianze sulla motivazione (art. 606 lett. e) richiedono la dimostrazione di una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la semplice discrepanza interpretativa rispetto al giudice di merito non è sufficiente.
  • Quando si chiede la riqualificazione del fatto (es. esercizio di un credito), occorre provare l'esistenza dei presupposti giuridici e fattuali di tale figura (esistenza e misura del credito, proporzione dell'azione) e confrontarsi specificamente con gli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato, la parte ricorrente può essere condannata sia alle spese processuali sia a una somma a favore della cassa delle ammende: è quindi importante valutare la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazione in cassazione.
  • In procedimenti dove la decisione di merito si fonda su dichiarazioni della vittima e su elementi fattuali di contorno (tempistica, comportamenti preparatori, presenza di un complice, sproporzione dell'importo), il difensore deve fornire elementi concreti che mettano in crisi la credibilità o la congruenza del quadro probatorio, non solo argomentazioni generiche.

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