Sentenza n. 2297/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) determina del Comune di Melilli n. 4408 del 25 novembre 2024; b) verbale n. 20 del 22 novembre 2024; c) determina n. 4494 del 2 dicembre 2024; d) determina n. 1220 del 29 marzo 2024 e allegato bando di concorso n. 9442 del 29 marzo 2024; e) avviso del dicembre 2024; f) determina n. 4739 del 16 dicembre 2024; g) determina n. 4885 del 23 dicembre 2024; h) determina n. 4939 del 27 dicembre 2024; i) determina n. 4942 del 30 dicembre 2024; l) verbali di gara; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno; per quanto riguarda i motivi aggiunti, l’annullamento dei seguenti atti: a) determina dirigenziale n. 861 in data 1 marzo 2025, avente ad oggetto l’avvio del procedimento amministrativo di secondo grado finalizzato alla riedizione della prova orale per i candidati del concorso pubblico per 10 istruttori di vigilanza che hanno promosso ricorso innanzi al Tar Sicilia – Catania; b) determina dirigenziale n. 1192 in data 24 marzo 2025, avente ad oggetto il richiamo in servizio della commissione giudicatrice del concorso pubblico; c) verbali delle operazioni concorsuali; d) determina dirigenziale n. 1584 del 24 aprile 2024 di approvazione dei verbali e degli atti della commissione esaminatrice e della graduatoria finale di merito; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a risarcire il danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per l'assunzione di dieci istruttori di vigilanza, inclusi la prima graduatoria, la rinnovazione della prova orale, la nuova graduatoria e gli atti della commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo avere superato la prova scritta, era stata dichiarata non idonea alla prova orale e collocata nella graduatoria finale. Con il ricorso principale ha dedotto, tra l'altro, difetto di istruttoria e mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale, arbitrarietà del punteggio numerico, illegittimità del diniego di accesso alle videoregistrazioni, illegittimo ampliamento dei posti, omessa valutazione di un titolo di riserva, illegittima composizione della commissione e mancata comunicazione immediata dell'esito della prova. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela gli esiti di alcune sessioni orali, inclusa quella della ricorrente, disponendo la riedizione della prova. La ricorrente ha partecipato alla nuova prova, risultando nuovamente non idonea, e ha impugnato con motivi aggiunti gli atti sopravvenuti. Ha contestato l'autotutela, la limitazione della riedizione a soli candidati, la composizione della nuova commissione, l'incompatibilità del presidente, nonché la mancata predeterminazione dei criteri e l'utilizzazione di domande non comprese nella banca dati ufficiale. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché gli atti originari, compresa la prima valutazione orale della ricorrente e la prima graduatoria, erano stati integralmente sostituiti dall'attività amministrativa di autotutela e dalla rinnovazione della prova. È stata respinta l'eccezione comunale di acquiescenza: la partecipazione alla prova rinnovata, dopo la proposizione del ricorso, costituiva comportamento necessario per conservare la possibilità di conseguire il bene della vita e non implicava accettazione degli atti sopravvenuti. Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ha ritenuto infondate le censure sul conflitto di interessi e sulla composizione della commissione, osservando che le cause di incompatibilità sono tassative e richiedono la prova di un interesse personale, diretto, concreto e attuale o di rapporti caratterizzati da intensa comunanza di interessi. Ha invece accolto la censura relativa alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione. Il bando e il verbale della commissione individuavano le materie e i quesiti della prova, ma non criteri e parametri sufficientemente determinati per l'attribuzione dei punteggi. Il voto numerico può costituire motivazione adeguata della valutazione tecnica solo se fondato su criteri previamente fissati, oggettivi e verificabili. Il vizio ha impedito di controllare la coerenza dell'iter valutativo e ha comportato l'annullamento degli atti impugnati con motivi aggiunti. Il Comune è stato obbligato a rinnovare nuovamente la prova orale di tutti i candidati, con commissione in diversa composizione, previa predeterminazione dei criteri di valutazione. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese, pari a euro 4.569,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Comune; irripetibili quelle nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 487/1994
Impone alla commissione di predeterminare i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali; la sola individuazione delle materie d'esame non soddisfa tale obbligo.
art. 5 del bando di concorso
Individua le materie oggetto della prova orale, ma non sostituisce la necessaria preventiva fissazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi.
d.P.R. 82/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle regole sulle prove concorsuali e sulla comunicazione dell'esito; la decisione accoglie la censura concernente la mancata predeterminazione dei criteri.
artt. 5 e 6-bis l. 241/1990
Richiamati in tema di conflitto di interessi e obbligo di astensione; nel caso concreto non è stata dimostrata una situazione concreta di incompatibilità.
art. 51 c.p.c.
Le cause di incompatibilità dei componenti delle commissioni sono interpretate in modo tassativo e richiedono un interesse personale e diretto o rapporti di particolare intensità con un candidato.
art. 9 d.P.R. 487/1994
Richiamato in relazione alla composizione della commissione; la presenza di supplenti o personale di supporto non invalida le operazioni quando la valutazione è compiuta dal collegio perfetto.
art. 26 c.p.a.
Costituisce la base normativa della condanna del Comune alle spese di giudizio.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la commissione deve predeterminare, prima dello svolgimento delle prove, criteri e parametri sufficientemente specifici, oggettivi e verificabili per l'attribuzione dei punteggi; l'individuazione delle sole materie d'esame non è sufficiente.
- Il voto numerico può integrare una motivazione adeguata della valutazione tecnica di una prova concorsuale soltanto quando sia riconducibile a criteri di valutazione previamente fissati dalla commissione; in mancanza, non è possibile verificare la coerenza e la ragionevolezza dell'iter valutativo.
- L'annullamento in autotutela e la successiva sostituzione integrale degli atti originariamente impugnati determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso introduttivo, salva la possibilità di impugnare gli atti sopravvenuti mediante motivi aggiunti o autonomo ricorso.
- La partecipazione del candidato alla prova concorsuale rinnovata, dopo la proposizione del ricorso, non costituisce acquiescenza agli atti sopravvenuti quando sia necessaria per conservare la possibilità di conseguire il posto e non esprima una volontà univoca di accettazione.
- Le cause di incompatibilità dei componenti di una commissione concorsuale sono tassative e richiedono la dimostrazione di un interesse personale, diretto, concreto e attuale o di una comunanza di interessi particolarmente intensa; mere attività istituzionali o sospetti astratti non sono sufficienti.
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