Cassazione Penale, Sentenza n. 28509/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso chiedeva la cassazione per: 1) illegittima riqualificazione in danno ex art. 635 c.p. di una condotta originariamente perseguita d'ufficio, senza verifica dell'esistenza dell'istanza punitiva/querela; 2) vizio di motivazione sulla validità della querela (la costituzione di parte civile da soggetto diverso non poteva supplire alla querela della persona offesa); 3) travisamento della prova e contraddittorietà in ordine all'elemento materiale del danneggiamento (si era trattato di bruciatura di erbe secche marginali, spente in pochi secondi); 4) omessa motivazione rispetto all'elemento psicologico richiesto dall'art. 635 c.p.; 5) omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 212/2024 e la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, dopo la riforma del 2016, il delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.) richiede una modifica strutturale o funzionale del bene altrui o una diminuzione apprezzabile del suo valore o utilizzabilità. Nel caso di specie le sterpaglie bruciate erano vegetazione spontanea marginale, non sul fondo della persona offesa, di immediata estinzione e prive di significativo valore economico o funzionale: mancavano quindi i presupposti oggettivi del reato. Inoltre la Corte territoriale non ha adeguatamente documentato l'esistenza dell'istanza punitiva in relazione alla riqualificazione. Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste" e ha revocato le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 611 cod.proc.pen.
procedura di trattazione con contraddittorio cartolare adottata nel procedimento
art. 635 cod.pen.
reato di danneggiamento, così interpretato dopo la riforma del 2016: richiede distruzione, deterioramento o dispersione di cose altrui con modificazione strutturale o funzionale o diminuzione apprezzabile del valore/uso; la mera bruciatura di sterpaglie prive di rilievo economico/funzionale non integra il reato
art. 129 cod.proc.pen.
norma richiamata dal ricorrente in relazione alla riqualificazione e alla necessità di rispettare i presupposti procedurali per la perseguibilità
art. 124, comma 3 cod.pen.
la mancata costituzione come parte civile da parte della persona offesa può essere interpretata come tacita rinuncia alla querela; la costituzione di parte civile da soggetto diverso non sostituisce la querela della persona offesa
art. 131-bis cod.pen.
istituto del riconoscimento del fatto di lieve entità; la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla istanza del primo grado, ma la Cassazione ha risolto il caso sul piano della non sussistenza del fatto
Sentenza Corte Costituzionale
richiamata per spiegare gli effetti della riforma del 2016: depenalizzazione del danneggiamento semplice e mantenimento come reato solo delle forme con connotazioni aggravanti o di particolare offesa al patrimonio
Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7
art. 2, comma 1, lettera l)
riforma che ha depenalizzato il danneggiamento semplice e ridisegnato l'ambito soggettivo/oggettivo della fattispecie di cui all'art. 635 c.p.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2016 il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. richiede una lesione dell'integrità del bene altrui tale da incidere sulla sua struttura, funzione o valore; atti su materiale privo di rilevanza economica o funzionale (es. sterpaglie marginali rapidamente estinte) non configurano il reato
- La riqualificazione di una condotta in un reato perseguibile a querela richiede l'accertamento nel fascicolo dell'istanza punitiva; la costituzione di parte civile da soggetto diverso dalla persona offesa non sostituisce la querela
- In caso di dubbio sulla sussistenza degli elementi oggettivi/psicologici del reato, il giudice deve motivare specificamente su tali profili; omissioni significative possono portare alla cassazione con annullamento
- La mancata pronuncia su istanze rilevanti (es. riconoscimento di fatto di lieve entità ex art. 131-bis) deve essere evitata; tuttavia, se la Cassazione accerta che il fatto non sussiste, può annullare senza rinvio e revocare le statuizioni civili
- Nella valutazione probatoria è centrale accertare la qualità del bene offeso (altruità, valore economico o funzione) e la concretezza del danno (necessità di intervento ripristinatorio o diminuzione apprezzabile dell'utilizzabilità)
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