Cassazione Penale, Sentenza n. 47538/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nardi è stato ritenuto responsabile dei reati di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 483 c.p. e art. 76 d.P.R. 445/2000) perché avrebbe attestato falsamente il possesso dei requisiti per l'accesso/esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 59/2010, nonché perché risultava condannato definitivamente a pena detentiva per ricettazione nei cinque anni precedenti la domanda, circostanza impeditiva. In cassazione ha dedotto: (1) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello fondato la responsabilità sulla sola sottoscrizione dell'incarico, mentre l'imputato sostiene di essersi limitato ad affidarsi a professionisti e ad un'agenzia che avrebbero materialmente compilato e inviato le dichiarazioni; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale ritenuto irreprensibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non si è confrontato con la motivazione effettivamente adottata dalla Corte territoriale, la quale aveva fondato la responsabilità sulla convergenza di più elementi: interesse personale al completamento della procedura, natura personale dei dati forniti nella domanda e la sottoscrizione dell'incarico in cui l'interessato si assumeva la veridicità delle dichiarazioni. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il giudice di merito può scegliere quali elementi dell'art. 133 c.p. considerare preponderanti ai fini del riconoscimento delle attenuanti; la Corte territoriale ha motivato il diniego con i precedenti penali del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Utilizzata per qualificare penalmente la dichiarazione falsa resa in occasione della presentazione della domanda; la valutazione della sussistenza del reato è stata fondata sulla convergenza di elementi che collegano l'imputato alla dichiarazione mendace.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
Richiamato in relazione agli effetti penali delle dichiarazioni mendaci rese nelle autodichiarazioni amministrative; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie nei casi in cui l'interessato si assume la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni.
art. 71 d.lgs. n. 59/2010
Norma che disciplina i requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali e le cause ostative derivanti da condanne pregresse; la condanna definitiva del ricorrente nei cinque anni antecedenti è stata considerata preclusiva rispetto all'assunzione dei requisiti dichiarati.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in tema di circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice di merito può selezionare e valorizzare il/i elemento/i ritenuto/i preponderante/i tra quelli indicati dall'articolo nel decidere di concedere o meno le attenuanti, valutazione non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La responsabilità per dichiarazioni false in procedure amministrative può essere ricavata non solo dalla firma del documento, ma dalla convergenza di elementi quali l'interesse personale all'esito, l'uso di dati personali nella domanda e la sottoscrizione di incarichi che assumono la veridicità delle dichiarazioni.
- La mera delega ad intermediari (commercialisti, agenzie) non esonera automaticamente il dichiarante: se l'interessato ha assunto la responsabilità formale o ha interesse diretto, resta responsabile per le dichiarazioni rese in sua vece.
- In Cassazione non è ammesso un sindacato esteso sulla valutazione di merito dei fatti: i motivi che impugnano la ricostruzione probatoria senza evidenziare illogicità o contraddittorietà rimangono inammissibili.
- Quanto alle attenuanti, il giudice di merito può focalizzarsi su uno o pochi elementi dell'art. 133 c.p.; il diniego delle attenuanti fondato su precedenti penali è legittimo se adeguatamente motivato.
- Per impugnare utilmente in Cassazione occorre confrontarsi specificamente con le ragioni giuridiche esposte nella motivazione di merito e non limitarsi a riaffermare fatti o argomentazioni già valutate dai giudici di merito.
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