Sentenza n. 667/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti del 10 dicembre 2025 e per la conseguente condanna, a carico del Comune di Ferrara e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (di seguito solo Soprintendenza), di consentire la visione e il rilascio della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti del 10 dicembre 2025 relativa alle autorizzazioni e alla documentazione tecnica del Ferrara Summer Festival 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (residenti proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, residenti e proprietari di immobili prossimi a Piazza Ariostea, hanno chiesto l’accesso a pareri, relazioni tecniche, valutazioni di impatto acustico, autorizzazioni e documentazione connessa alle manifestazioni del Ferrara Summer Festival 2026, nonché alla Soprintendenza alla documentazione presentata per l’autorizzazione paesaggistica e ad ARPAE ai rilievi fonometrici e alle valutazioni tecniche. ARPAE ha riscontrato l’istanza, mentre il Comune e la Soprintendenza sono rimasti silenti. I ricorrenti hanno dedotto un interesse diretto, concreto e attuale, fondato sulla prossimità dei loro immobili, sui disagi e sul superamento dei limiti acustici verificatisi durante l’edizione 2025, nonché sull’esigenza di verificare la legittimità delle autorizzazioni del 2026 e di valutare eventuali azioni giudiziarie a tutela della salute, del riposo, della vivibilità e del contesto paesaggistico. La Soprintendenza ha prodotto in giudizio la documentazione richiesta; il Comune di Ferrara non ha invece osteso gli atti né adottato un provvedimento espresso.
La decisione
La domanda nei confronti della Soprintendenza è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione ha depositato in giudizio la documentazione richiesta e i ricorrenti ne hanno dato atto. Il ricorso nei confronti del Comune di Ferrara è stato accolto. Il TAR ha ritenuto l’istanza sufficientemente motivata e circoscritta: l’interesse difensivo era diretto, concreto e attuale, in ragione della residenza e della proprietà di immobili vicini al luogo degli eventi, dei precedenti superamenti dei limiti acustici e della programmazione delle nuove manifestazioni. La documentazione richiesta non rientrava nelle esclusioni dell’art. 24 l. 241/1990 e sussisteva un nesso di strumentalità, inteso in senso ampio, tra gli atti richiesti e le esigenze di tutela prospettate. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 4/2021, il TAR ha escluso che l’amministrazione o il giudice dell’accesso debbano verificare preventivamente l’ammissibilità, influenza o decisività degli atti nell’eventuale giudizio futuro, salvo l’ipotesi di assoluta mancanza di collegamento o di accesso pretestuoso. Il Comune è stato quindi ordinato di ostendere, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, la documentazione richiesta e posseduta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
«tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso»
La legittimazione all’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata; l’accesso costituisce inoltre principio generale volto a favorire partecipazione, imparzialità e trasparenza.
art. 24 l. 241/1990
«preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni»; «deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»
Sono escluse le istanze preordinate a un controllo generalizzato, ma l’accesso difensivo deve essere garantito quando la documentazione sia collegata alle esigenze di cura o difesa degli interessi giuridici; il nesso di strumentalità non richiede la prova della decisività degli atti in un futuro giudizio, salvo assoluta estraneità o uso pretestuoso.
art. 25 l. 241/1990
Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso è stato qualificato come silenzio-rigetto illegittimo, con conseguente ordine giudiziale di esibizione.
art. 116 c.p.a.
Nel giudizio di accesso il giudice amministrativo verifica la sussistenza dei presupposti del diritto di accesso, senza sostituirsi al giudice eventualmente competente a valutare l’ammissibilità o la decisività dei documenti nel giudizio principale.
D.P.C.M. 14 novembre 1997
Indicato dai ricorrenti quale parametro dei limiti di emissione sonora, insieme alla normativa regionale e al piano comunale di classificazione acustica.
l.r. Emilia-Romagna n. 15/2001
Indicata dai ricorrenti quale disciplina regionale rilevante per i limiti e il controllo dell’impatto acustico.
d.lgs. 42/2004
Richiamato dai ricorrenti per la tutela paesaggistica dell’area di Piazza Ariostea.
Massime di principio
- L’interesse all’accesso documentale è diretto, concreto e attuale quando il richiedente dimostri una posizione giuridicamente tutelata collegata ai documenti e un’utilità, anche potenziale, degli atti per la tutela della propria situazione, senza che sia necessario provare in anticipo la decisività degli stessi in un eventuale giudizio.
- Nel giudizio di accesso, né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo devono compiere una valutazione anticipata sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio principale; tale verifica spetta al giudice investito di quel giudizio, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento o di accesso manifestamente pretestuoso o temerario.
- L’istanza di accesso difensivo non è preordinata a un controllo generalizzato dell’amministrazione quando individua una specifica attività amministrativa, una concreta situazione pregiudizievole e categorie documentali determinate o determinabili, anche se riguarda un complesso di atti relativi a un evento amministrativo.
- La vicinanza dell’immobile del richiedente all’area interessata da manifestazioni rumorose, unita a precedenti superamenti dei limiti acustici e alla programmazione di nuovi eventi, può fondare un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti autorizzativi e tecnici relativi alle manifestazioni future.
- La produzione in giudizio della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di accesso nei confronti dell’amministrazione che abbia effettuato l’ostensione.
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