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Sentenza

Sentenza n. 667/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti del 10 dicembre 2025 e per la conseguente condanna, a carico del Comune di Ferrara e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (di seguito solo Soprintendenza), di consentire la visione e il rilascio della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti del 10 dicembre 2025 relativa alle autorizzazioni e alla documentazione tecnica del Ferrara Summer Festival 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (residenti proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, residenti e proprietari di immobili prossimi a Piazza Ariostea, hanno chiesto l’accesso a pareri, relazioni tecniche, valutazioni di impatto acustico, autorizzazioni e documentazione connessa alle manifestazioni del Ferrara Summer Festival 2026, nonché alla Soprintendenza alla documentazione presentata per l’autorizzazione paesaggistica e ad ARPAE ai rilievi fonometrici e alle valutazioni tecniche. ARPAE ha riscontrato l’istanza, mentre il Comune e la Soprintendenza sono rimasti silenti. I ricorrenti hanno dedotto un interesse diretto, concreto e attuale, fondato sulla prossimità dei loro immobili, sui disagi e sul superamento dei limiti acustici verificatisi durante l’edizione 2025, nonché sull’esigenza di verificare la legittimità delle autorizzazioni del 2026 e di valutare eventuali azioni giudiziarie a tutela della salute, del riposo, della vivibilità e del contesto paesaggistico. La Soprintendenza ha prodotto in giudizio la documentazione richiesta; il Comune di Ferrara non ha invece osteso gli atti né adottato un provvedimento espresso.

La decisione

La domanda nei confronti della Soprintendenza è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione ha depositato in giudizio la documentazione richiesta e i ricorrenti ne hanno dato atto. Il ricorso nei confronti del Comune di Ferrara è stato accolto. Il TAR ha ritenuto l’istanza sufficientemente motivata e circoscritta: l’interesse difensivo era diretto, concreto e attuale, in ragione della residenza e della proprietà di immobili vicini al luogo degli eventi, dei precedenti superamenti dei limiti acustici e della programmazione delle nuove manifestazioni. La documentazione richiesta non rientrava nelle esclusioni dell’art. 24 l. 241/1990 e sussisteva un nesso di strumentalità, inteso in senso ampio, tra gli atti richiesti e le esigenze di tutela prospettate. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 4/2021, il TAR ha escluso che l’amministrazione o il giudice dell’accesso debbano verificare preventivamente l’ammissibilità, influenza o decisività degli atti nell’eventuale giudizio futuro, salvo l’ipotesi di assoluta mancanza di collegamento o di accesso pretestuoso. Il Comune è stato quindi ordinato di ostendere, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, la documentazione richiesta e posseduta. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso»

    La legittimazione all’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata; l’accesso costituisce inoltre principio generale volto a favorire partecipazione, imparzialità e trasparenza.

  • art. 24 l. 241/1990

    «preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni»; «deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»

    Sono escluse le istanze preordinate a un controllo generalizzato, ma l’accesso difensivo deve essere garantito quando la documentazione sia collegata alle esigenze di cura o difesa degli interessi giuridici; il nesso di strumentalità non richiede la prova della decisività degli atti in un futuro giudizio, salvo assoluta estraneità o uso pretestuoso.

  • art. 25 l. 241/1990

    Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso è stato qualificato come silenzio-rigetto illegittimo, con conseguente ordine giudiziale di esibizione.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio di accesso il giudice amministrativo verifica la sussistenza dei presupposti del diritto di accesso, senza sostituirsi al giudice eventualmente competente a valutare l’ammissibilità o la decisività dei documenti nel giudizio principale.

  • D.P.C.M. 14 novembre 1997

    Indicato dai ricorrenti quale parametro dei limiti di emissione sonora, insieme alla normativa regionale e al piano comunale di classificazione acustica.

  • l.r. Emilia-Romagna n. 15/2001

    Indicata dai ricorrenti quale disciplina regionale rilevante per i limiti e il controllo dell’impatto acustico.

  • d.lgs. 42/2004

    Richiamato dai ricorrenti per la tutela paesaggistica dell’area di Piazza Ariostea.

Massime di principio

  • L’interesse all’accesso documentale è diretto, concreto e attuale quando il richiedente dimostri una posizione giuridicamente tutelata collegata ai documenti e un’utilità, anche potenziale, degli atti per la tutela della propria situazione, senza che sia necessario provare in anticipo la decisività degli stessi in un eventuale giudizio.
  • Nel giudizio di accesso, né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo devono compiere una valutazione anticipata sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nell’eventuale giudizio principale; tale verifica spetta al giudice investito di quel giudizio, salvo il caso di assoluta mancanza di collegamento o di accesso manifestamente pretestuoso o temerario.
  • L’istanza di accesso difensivo non è preordinata a un controllo generalizzato dell’amministrazione quando individua una specifica attività amministrativa, una concreta situazione pregiudizievole e categorie documentali determinate o determinabili, anche se riguarda un complesso di atti relativi a un evento amministrativo.
  • La vicinanza dell’immobile del richiedente all’area interessata da manifestazioni rumorose, unita a precedenti superamenti dei limiti acustici e alla programmazione di nuovi eventi, può fondare un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti autorizzativi e tecnici relativi alle manifestazioni future.
  • La produzione in giudizio della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di accesso nei confronti dell’amministrazione che abbia effettuato l’ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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