Cassazione Penale, Sentenza n. 48106/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato di un telefono cellulare (artt. 624, 625 n. 4 c.p.). Deduce due motivi: 1) nullità per omessa notifica al difensore di fiducia (avv. Mario Castaldo) del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, essendo la notifica stata eseguita all'avv. Natalina Mastellone, nominata d'ufficio solo nella fase di convalida; 2) vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale valutato adeguatamente la versione difensiva (che il telefono fosse stato rinvenuto per strada) e per non aver spiegato la dinamica della presunta sottrazione e l'assenza di comportamenti per impedirne il rinvenimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente rispetto al secondo. Ha rilevato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta e insanabile se ha determinato la sua assenza, e che nel caso di specie il processo è stato deciso (tramite trattazione scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 149/2020) senza che fosse dato avviso al difensore nominato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Norme richiamate
artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.
artt. 624, 625 n. 4 cod. pen.
Individuano il reato contestato (furto aggravato per la sottrazione di un telefono cellulare), ossia la fattispecie materiale oggetto del processo.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di avviso al difensore di fiducia; la Corte interpreta l'omessa comunicazione come possibile causa di nullità assoluta quando determini l'assenza del difensore.
art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Regola la nomina e la tempestività del difensore; collegata all'obbligo di informazione e alla tutela del diritto di difesa.
art. 180 cod. proc. pen.
Prevede le nullità di ordine generale; la Corte distingue tra nullità assoluta (se l'omissione ha cagionato l'assenza del difensore) e nullità di ordine generale se il difensore era comunque presente.
art. 23 d.l. n. 149 del 2020
Consente, in circostanze straordinarie, la trattazione scritta in camera di consiglio; la Corte rileva che anche in tale forma il mancato avviso al difensore di fiducia può invalidare il procedimento se ne ha determinato l'assenza.
Massime di principio
- L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'atto processuale che fissa l'udienza, se causa l'assenza del difensore, determina una nullità assoluta e insanabile che impone l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Se il difensore di fiducia è comunque presente in udienza (anche solo per eccepire il vizio), l'omessa notifica costituisce invece nullità di ordine generale (art. 180 c.p.p.).
- È fondamentale aggiornare tempestivamente domicilio e nominativo del difensore e assicurarsi che le notifiche siano dirette al legale effettivamente incaricato; la notifica a un difensore d'ufficio sostituto può rendere invalida la fase successiva se è stata nominata una diversa difesa di fiducia.
- Le decisioni adottate con trattazione scritta o in forma differente (es. ai sensi di norme emergenziali) non esonerano dall'obbligo di garantire il diritto di difesa mediante comunicazione/avviso al difensore di fiducia; la violazione può cagionare nullità.
- Sul piano della motivazione, la Corte deve considerare e confutare le versioni difensive o spiegare perché le ritiene non plausibili; tuttavia, un vizio di motivazione può essere assorbito da un vizio procedurale rilevante che comporti annullamento.
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