Cassazione Penale, Sentenza n. 31887/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza che aveva riconosciuto la riduzione di un sesto della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo sulla porzione di pena pari a 4 anni relativa ai reati giudicati con la sentenza del 27/01/2023 e non sulla pena complessiva di 30 anni risultante dalla riconosciuta continuazione esterna con precedenti sentenze irrevocabili. Il ricorrente sosteneva che, per la concezione unitaria del reato continuato e secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, le condanne in continuazione dovrebbero considerarsi come un'unica condanna e pertanto l'ulteriore sconto di un sesto dovesse applicarsi alla pena complessiva rideterminata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'ulteriore riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. opera solo quando la sentenza di primo grado sia divenuta irrevocabile per mancata impugnazione in un periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (principio tempus regit actum). Di conseguenza la riduzione è stata estesa soltanto alla porzione di pena effettivamente relativa alla sentenza del 27/01/2023 (anni 4), che era irrevocabile nelle condizioni richieste, mentre non ha efficacia sulla pena complessiva di anni 30 derivante dalla continuazione con sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore della novella. La Corte ha richiamato orientamenti precedenti e la Corte costituzionale, sottolineando la ratio premiale e temporale della norma e la necessità di non estendere il beneficio a situazioni processuali diverse.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen., comma 2-bis
«quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione»
La norma introduce un'ulteriore riduzione premiale applicabile dal giudice dell'esecuzione solo quando la sentenza di primo grado sia divenuta irrevocabile per mancata impugnazione; l'applicabilità è soggetta al criterio temporale (dev'essere coesistente la norma favorevole e la condizione processuale).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 24, comma 1, lett. c)
Ha introdotto il comma 2-bis all'art. 442 cod. proc. pen.; la riforma mira a deflazionare il contenzioso incentivando la mancata impugnazione con un premio di pena.
art. 78 cod. pen.
Limite massimo applicabile nella determinazione della pena complessiva per continuazione; nel caso concreto ha determinato la pena complessiva di anni 30.
artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Indicano le norme procedurali attraverso le quali il giudice dell'esecuzione provvede alla riduzione di pena prevista dal comma 2-bis.
Principio tempus regit actum (richiamato)
Il requisito processuale (irrevocabilità per mancata impugnazione) deve essere valutato secondo la legge vigente al momento in cui si realizza il fatto processuale; pertanto la norma favorevole si applica solo se la condizione si verifica dopo l'entrata in vigore della novella.
Corte costituzionale, sent. n. 208/2024
Ha esaminato i meccanismi premiali collegati a scelte processuali individuali, ribadendo la logica sinallagmatica della riduzione e offrendo spunti interpretativi sulla natura e i limiti dell'art. 442, comma 2-bis.
Cassazione, Sez. U., n. 35852/2018 (Cesarano) e successivi arresti (es. Sez.1 n.19778/2024)
Precedenti della giurisprudenza di legittimità che chiariscono l'applicabilità delle diminuenti processuali: la riduzione per rito (comma 2) si applica solo alle pene relative ai reati giudicati con il rito abbreviato; analoghe linee interpretative sono state estese alla valutazione dell'applicabilità del comma 2-bis secondo i criteri temporali.
Massime di principio
- L'ulteriore riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, si applica solo se la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione in periodo successivo all'entrata in vigore della norma (tempus regit actum).
- In caso di continuazione tra sentenze emesse in procedimenti separati, il beneficio premiale non si estende automaticamente alla pena complessiva se alcune sentenze costituenti la continuazione sono divenute irrevocabili prima della vigenza della norma favorevole.
- La riduzione è di natura processuale e premiale: occorre verificare per ciascuna componente della sentenza se sussiste il presupposto soggettivo e temporale per l'applicazione; non è possibile inglobare mediante 'fictio' processuale sentenze irrevocabili anteriori alla norma.
- Se l'obiettivo è fruire della riduzione, la strategia processuale rilevante è non proporre impugnazione dopo l'entrata in vigore della norma; la semplice rinuncia all'impugnazione già proposta o scelte anteriori potrebbero non avere lo stesso effetto secondo la giurisprudenza.
- Nella determinazione della pena complessiva va sempre considerato il limite ex art. 78 cod. pen.; una riduzione su singole parti può non incidere sul totale se il cumulo è già vincolato dal limite massimo.
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