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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/908

Regolamento delegato (UE) 2024/908 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi permanenti di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

Normativa europea32024R0908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002, sostituendo un gruppo scientifico esistente con due gruppi separati: uno sugli enzimi alimentari e uno sui materiali a contatto con gli alimenti. La modifica risponde all’aumento del carico di lavoro e alla maggiore complessità tecnico-scientifica della valutazione del rischio, al fine di migliorare efficienza operativa ed efficacia del lavoro scientifico dell’EFSA. Il testo disciplina inoltre la decorrenza dell’applicazione, fissata al 1° luglio 2024.

Modifica del regolamento (CE) n. 178/2002 per ridenominare e separare in due gruppi distinti alcuni gruppi permanenti di esperti scientifici dell’EFSA in materia di enzimi alimentari e materiali a contatto con gli alimenti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito del funzionamento dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e, in particolare, alla composizione e denominazione dei gruppi permanenti di esperti scientifici istituiti dall’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002. Riguarda l’organizzazione interna dell’EFSA e la ripartizione delle competenze scientifiche relative alla valutazione del rischio nel settore degli enzimi alimentari e dei materiali a contatto con gli alimenti; per effetto della formulazione del considerando, la valutazione dei coadiuvanti tecnologici può restare di competenza dell’uno o dell’altro nuovo gruppo, a seconda del caso. Si applica dal 1° luglio 2024, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È rilevante ai fini del SEE.

Regolamento delegato (UE) 2024/908: modifica dei gruppi scientifici EFSA

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 178/2002, che disciplina i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l’EFSA. La modifica è motivata dall’esigenza di far fronte all’aumento della complessità tecnico-scientifica e del numero di pareri da adottare, in particolare nel settore degli enzimi alimentari.

Contesto e finalità della modifica

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede gruppi permanenti di esperti scientifici incaricati di formulare i pareri dell’Autorità nelle rispettive aree di competenza. Tra questi era compreso un gruppo unico per materiali a contatto con gli alimenti, enzimi e coadiuvanti tecnologici. Secondo i considerando, il carico di lavoro di tale gruppo è divenuto eccessivo a causa dei continui sviluppi tecnici e scientifici e dell’elevato numero di pareri richiesti. Per questo motivo, l’EFSA ha chiesto il 1° agosto 2023 di scindere il gruppo in due nuove formazioni, così da sostenere anche il lavoro della Commissione relativo all’elenco dell’Unione degli enzimi alimentari autorizzati.

Modifiche all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002

Il regolamento modifica l’articolo 28, paragrafo 4, primo comma, in due passaggi:

  • la lettera j) è sostituita dalla denominazione "gruppo di esperti scientifici sugli enzimi alimentari";
  • è aggiunta la lettera k) con la denominazione "gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti".

Ne deriva la formale separazione del precedente gruppo unico in due gruppi distinti, ciascuno orientato a un settore specifico di valutazione scientifica.

Coadiuvanti tecnologici

Il testo precisa che la valutazione dei coadiuvanti tecnologici non viene attribuita in modo rigido a un solo gruppo. Essa potrà essere svolta da entrambi i nuovi gruppi, in funzione della natura del coadiuvante tecnologico e del suo uso previsto. Questa scelta spiega perché i coadiuvanti tecnologici non siano inclusi espressamente nei nuovi nomi dei gruppi: l’obiettivo è preservare flessibilità organizzativa e allocare la valutazione al gruppo più pertinente.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 1° luglio 2024. Tale decorrenza è coerente con la scadenza del mandato del gruppo originario, fissata al 30 giugno 2024, e con la necessità che i due nuovi gruppi diventino operativi dal giorno successivo.

Portata pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore alimentare, la modifica ha rilievo principalmente organizzativo e procedurale, poiché incide sul canale istituzionale attraverso cui l’EFSA svolge la valutazione scientifica in materia di enzimi e materiali a contatto con gli alimenti. Non introduce obblighi diretti nuovi per le imprese, ma può incidere sui tempi, sull’articolazione tecnica e sull’efficienza delle valutazioni scientifiche che precedono atti dell’Unione, inclusa la disciplina degli enzimi alimentari autorizzati.

Disposizioni principali

Razionalizzazione dei gruppi scientifici EFSA

Viene modificato l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 per sostituire il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici con due gruppi distinti, al fine di distribuire meglio il carico di lavoro e adeguare la struttura organizzativa agli sviluppi tecnico-scientifici.

Nuova denominazione del gruppo sugli enzimi

La lettera j) dell’articolo 28, paragrafo 4, primo comma, è sostituita con la denominazione "gruppo di esperti scientifici sugli enzimi alimentari".

Istituzione del gruppo sui materiali a contatto con gli alimenti

È aggiunta la lettera k) all’articolo 28, paragrafo 4, primo comma, con la denominazione "gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti".

Trattamento dei coadiuvanti tecnologici

Il considerando precisa che la valutazione dei coadiuvanti tecnologici potrà rientrare nella responsabilità di entrambi i nuovi gruppi, a seconda della natura del coadiuvante e dell’uso previsto; per tale ragione, tali coadiuvanti non sono inclusi espressamente nelle denominazioni dei nuovi gruppi.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2024. Il considerando indica che il mandato del gruppo originario scade il 30 giugno 2024 e che i due nuovi gruppi devono diventare operativi dal 1° luglio 2024.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareagenzie e organismi dell'uevalutazione del rischiomateriali a contatto con gli alimentienzimi alimentari

Testo integrale

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