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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42049/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia origina da una convenzione relativa ad attività e studi per la creazione di un parco naturale, comprensiva della redazione di una perizia di variante. Un collegio arbitrale, con lodo del 23 marzo 2010, ha condannato l'ente pubblico al pagamento di una somma a saldo dei corrispettivi pattuiti, oltre IVA. L'ente ha impugnato il lodo dinanzi alla Corte d'appello, ma quest'ultima ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, ritenendo che la clausola compromissoria prevedesse arbitrato irrituale. In cassazione, l'ente ha dedotto due motivi: con il primo ha censurato la violazione degli artt. 827 e 828 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la clausola e soprattutto la concreta gestione del procedimento arbitrale deponevano per un arbitrato rituale, considerati il richiamo al modello processuale codicistico, le udienze, i termini per le memorie, l'uso di espressioni come controversia e decisione, nonché la richiesta di CTU e la nomina di consulenti; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 829 c.p.c., lamentando che, una volta dichiarata erroneamente l'inammissibilità dell'impugnazione, la Corte territoriale non si era pronunciata sui motivi di merito contro il lodo. La società resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la qualificazione dell'arbitrato come irrituale e quindi erronea la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché le questioni di merito sul lodo erano rimaste assorbite dalla decisione pregiudiziale della Corte d'appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché esamini l'impugnazione nel merito come impugnazione di lodo rituale.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    onere di indicare specificamente i motivi, le norme violate e il raffronto con la decisione impugnata

    Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa delle norme asseritamente violate.

  • art. 827 c.p.c.

    Se il lodo è rituale, l'impugnazione va proposta secondo il regime delle impugnazioni del lodo rituale davanti alla corte d'appello.

  • art. 828 c.p.c.

    La qualificazione del lodo come rituale rende applicabile il relativo regime di impugnazione davanti alla corte d'appello.

  • art. 1362 c.c.

    La clausola compromissoria va interpretata secondo il criterio letterale e la comune intenzione delle parti, anche alla luce del comportamento complessivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 2 e 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta in cassazione nei limiti del sindacato consentito sui motivi specificamente articolati.

  • art. 825 c.p.c.

    Nel criterio distintivo, l'arbitrato rituale mira a un lodo suscettibile di efficacia esecutiva e degli effetti tipici previsti dalla norma.

  • art. 829 c.p.c.

    Le censure sul merito del lodo non sono scrutinabili in cassazione quando la decisione impugnata le abbia assorbite dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 816 c.p.c.

    La previsione di una certa informalità o di minori formalità procedurali non esclude di per sé l'arbitrato rituale.

  • art. 244 c.p.c.

    Il richiamo alle richieste istruttorie tipiche del processo ordinario è stato valorizzato come indice della volontà di seguire uno schema rituale.

Massime di principio

  • Per distinguere tra arbitrato rituale e irrituale occorre accertare la volontà delle parti desumendola dalla clausola compromissoria, dal dato letterale e dal comportamento complessivo tenuto nel procedimento, non da singoli elementi isolati.
  • Non sono indici decisivi di arbitrato irrituale la previsione di equità, l'inappellabilità del lodo o l'esonero da formalità procedurali, poiché tali elementi possono coesistere con l'arbitrato rituale.
  • Se gli arbitri hanno pronunciato un lodo seguendo le forme del procedimento arbitrale codicistico, l'impugnazione va proposta secondo il regime del lodo rituale, anche quando si assuma che la clausola prevedesse in origine un arbitrato irrituale.
  • Quando la decisione di merito viene assorbita da una pronuncia pregiudiziale di inammissibilità, le questioni assorbite non possono essere esaminate in cassazione e vanno rimesse al giudice di rinvio.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando con precisione la norma violata e il punto della decisione che si assume contrastante.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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