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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5050/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta con sentenza del GIP del Tribunale di Taranto del 18/06/2007 (irrevocabile 30/05/2008) — 1 anno e 3 mesi di reclusione e euro 1.400 di multa per detenzione a fini di spaccio di 9 grammi di eroina — invocando l'illegittimità costituzionale e gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale nn. 32/2014 e 40/2019, nonché violazioni degli artt. 132 e 133 c.p. e dei principi costituzionali (artt. 3, 25, 27 Cost.), per ottenere una riduzione della pena in esecuzione. Il Tribunale di Taranto aveva respinto la richiesta motivando che la pena era già stata rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione e che, al momento del fatto, la forbice edittale dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 (come modificata dalla legge n.49/2006) coincideva con quella poi risultante dopo la declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n.32/2014), per cui non sussisteva illegalità della pena né vantaggio esecutivo per il condannato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussista illegalità della pena ai fini della rideterminazione in esecuzione poiché, al momento del fatto (26/02/2007), la pena detentiva prevista dall'art. 73, comma 5, DPR 309/90 (1-6 anni) coincideva con la disciplina ripristinata dopo la sentenza di incostituzionalità n.32/2014; la pronuncia della Corte costituzionale n.40/2019 non incideva sull'ipotesi di "lieve entità" nella specie. Inoltre il provvedimento di rideterminazione era già stato influenzato dal riconoscimento della continuazione. Perciò nessun interesse concreto all'incidente di esecuzione poteva sussistere e il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000

    La Corte ha ritenuto che la forbice edittale della componente detentiva (1-6 anni) era la stessa al tempo del fatto e dopo la declaratoria di incostituzionalità, per cui non si configura l'illegalità della pena che giustificherebbe una rideterminazione in senso più favorevole.

  • D.L. 30/12/2005, n. 272 (convertito in L. 49/2006), artt. 4-bis e 4-vicies ter

    Norme oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. n.32/2014) nella parte in cui unificavano il trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e pesanti; la Corte di Cassazione ha valutato che, nella fattispecie, ciò non ha comportato una modifica della forbice detentiva applicabile al fatto commesso.

  • D.L. 23/12/2013, n. 146, art. 2 (convertito L. 10/2014)

    Riferimento alla trasformazione legislativa successiva al fatto (trasformazione dell'ipotesi di lieve entità in reato autonomo): la Corte ha escluso rilevanza per i fatti anteriori al passaggio in giudicato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme che avevano unificato il trattamento sanzionatorio; la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso concreto, tale declaratoria non ha mutato la forbice detentiva applicabile al momento del reato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019

    La pronuncia ha riguardato la pena minima dell'art.73 comma 1 ma non ha inciso sull'ipotesi di "lieve entità" esaminata nel caso; perciò non ha effetto sulla richiesta di rideterminazione.

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Richiamati dal ricorrente come parametri di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che non vi è stato un mutamento delle cornici edittali che richieda una nuova applicazione più favorevole di tali criteri in esecuzione.

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato nel contesto della rideterminazione operata in sede di riconoscimento della continuazione: la riduzione aveva già tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 81 c.p.

  • Costituzione, artt. 3, 25, 27

    Richiamati dal ricorrente per profili di ragionevolezza, legittimità e proporzionalità della pena; la Corte di Cassazione, valutando la coincidenza delle forbici edittali, non ha ravvisato una violazione tale da giustificare la rideterminazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La rideterminazione della pena in esecuzione per effetto di una dichiarazione di illegittimità costituzionale è possibile solo se la declaratoria abbia effettivamente modificato la cornice edittale applicabile al fatto commesso, con vantaggio concreto per il condannato.
  • Se la forbice edittale vigente al tempo del fatto coincide con quella risultante dopo la pronuncia costituzionale, non sussiste illegalità della pena e la richiesta di rideterminazione va respinta.
  • La pronuncia della Corte costituzionale incide sul procedimento esecutivo solo quando l'illegittimità riguarda la norma direttamente determinante la quantificazione della pena applicata; declaratorie riguardanti norme diverse o non rilevanti per la specifica componente sanzionatoria non producono automaticamente effetto favorevole.
  • Se la pena era già stata rideterminata in precedenza (ad esempio per il riconoscimento della continuazione e con applicazione degli aumenti/aggiornamenti), occorre verificare se dalla nuova declaratoria sia possibile ottenere ulteriori benefici concreti; l'assenza di interesse concreto rende il ricorso inammissibile o inidoneo.
  • Per invocare la riconsiderazione applicativa degli artt. 132-133 c.p. in esecuzione, il richiedente deve dimostrare che la nuova cornice edittale impone un riesame che possa tradursi in una diminuzione effettiva della pena.

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