Cassazione Penale, Ordinanza n. 32093/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali nel giudizio di legittimità, ritenendo che essa non avesse svolto una concreta attività di contrasto ai motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto penalmente responsabile per una truffa aggravata. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 640, commi 2 e 2-bis c.p., sostenendo che la decisione di merito avesse erroneamente valorizzato scritture private e assegni mai disconosciuti, nonché l'evoluzione del rapporto tra le parti. Con il secondo motivo ha contestato il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p., lamentando ancora un vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi reiterativi, generici e meramente riproduttivi delle doglianze già prospettate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua dal giudice di merito. La parte civile costituita, dal canto suo, aveva chiesto la liquidazione delle spese processuali in sede di legittimità, richiesta respinta perché non aveva svolto un effettivo contributo argomentativo a sostegno della decisione, limitandosi a chiedere l'inammissibilità del ricorso e la vittoria di spese.
Norme richiamate
art. 640, commi 2 e 2-bis c.p.
La norma è richiamata come base della contestazione di truffa aggravata oggetto del primo motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva che la censura è reiterativa e quindi inammissibile perché sovrapponibile a quella già respinta in appello.
art. 61, n. 5, c.p.
La circostanza aggravante della minorata difesa è richiamata in relazione al secondo motivo di ricorso; la Corte osserva che la motivazione della sentenza di merito aveva valorizzato l'età avanzata della vittima e il rapporto di affidamento con l'imputato, e che la doglianza di legittimità si limitava a riproporre argomenti già esaminati.
art. 616 c.p.p.
La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo le stesse doglianze già formulate con l'appello e già motivate come infondate dal giudice di secondo grado, senza indicare specifici errori logici o giuridici della decisione impugnata.
- La censura di vizio di motivazione non è specifica, ma solo apparente, quando non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare argomenti già disattesi in appello.
- Ai fini del riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa può rilevare la combinazione tra condizioni personali della vittima, come l'età avanzata, e il particolare rapporto fiduciario instaurato con l'autore del fatto, ove tali elementi abbiano concretamente agevolato la commissione del reato.
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità solo se ha svolto un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare i motivi del ricorso; non basta una mera richiesta di inammissibilità con vittoria di spese.
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