Ordinanza n. 9456/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11442 del T.A.R. Lazio – Roma (giusta certificazione rilasciata dalla Segreteria del medesimo Tribunale in data 17 ottobre 2018), pubblicata il 20/11/2017, con domanda di: 1) ordinare al Comune di Roma l’adozione degli atti necessari alla piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in oggetto e, in particolare, l’emanazione di concessione edilizia ad uso residenziale, se del caso previo svolgimento dell'ulteriore istruttoria eventualmente necessaria in sede amministrativa, altresì richiedendosi che venga fissato il termine di 60 giorni per provvedere nonché la nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta in caso di infruttuosa scadenza del predetto termine o di quello che l’adito G.A. riterrà opportuno; 2) condannare il Comune di Roma al pagamento della somma dovuta a titolo di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni ulteriore giorno di ritardo nel provvedere, nella misura di cui in narrativa oppure in quella ritenuta di giustizia, a far data dal 1501/2018; 3) in subordine, condannare la parte resistente al risarcimento del danno c.d. da mero ritardo nel provvedere, a far data dal 15/01/2018, riservando ad altra sede la richiesta di quello derivante dalla mancata e tempestiva pronuncia sulla istanza di concessione in sanatoria cui in narrativa, in quanto non sottoponibile al giudice dell’ottemperanza, anche qui da quantificarsi secondo legge e in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal 15/01/2018; 4) in ulteriore subordine, condannare il Comune di Roma al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza a far data dal 15/01/2018, da quantificarsi sulla base delle circostanze esposte in narrativa (mancata vendita del bene, impossibilità di svolgere lavori, ecc.) in misura pari ad Euro 12.000,00 per anno o frazione di anno per ciascuno dei ricorrenti (costituendo i Sig.ri Russo e Apuzzi un unico nucleo familiare) ovvero nella somma inferiore o anche superiore ritenuta di giustizia, se del caso da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal 15/01/2018; con i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti il 5/01/2021: per l’annullamento o la dichiarazione di nullità della bozza di concessione in sanatoria, senza numero e data, allegata alla relazione istruttoria prot. QI20200127108 del 5/11/2020, nonché della medesima relazione istruttoria prot. n. QI20200127108/2020 e, ove occorra, degli allegati atti istruttori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del giudice dell'ottemperanza relativo alla sostituzione del Commissario ad acta e richiesta di proroga del termine per l'espletamento dell'incarico commissariale
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 11442/2017, chiedendo l'adozione degli atti necessari, anche mediante nomina di un Commissario ad acta, nonché il pagamento di astreintes e, in subordine, il risarcimento dei danni da ritardo e da mancata esecuzione. Nel corso del giudizio erano stati disposti l'intervento di un Commissario ad acta e, successivamente, la sua sostituzione con un funzionario tecnico del Provveditorato alle Opere Pubbliche. Il nuovo Commissario ha chiesto una proroga di 90 giorni del termine per concludere l'incarico, motivandola con la necessità di completare supplementi di indagine e acquisire documentazione presso l'Agenzia delle Entrate, la Prefettura e l'U.O. Condono Edilizio di Roma Capitale. Né Roma Capitale né i ricorrenti si sono opposti alla richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di proroga, ritenendo condivisibili le motivazioni addotte dal Commissario ad acta e rilevando l'assenza di opposizione delle parti. Ha quindi prorogato il termine per l'ultimazione dell'incarico fino all'11 giugno 2026. L'ordinanza non definisce le ulteriori domande di ottemperanza, astreinte e risarcimento formulate nel giudizio principale, né decide sui motivi aggiunti relativi alla bozza di concessione in sanatoria e alla relazione istruttoria comunale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata dai ricorrenti quale base per la domanda di astreinte nel giudizio di ottemperanza; l'ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando le attività istruttorie ancora necessarie, adeguatamente rappresentate, rendano non sufficiente il termine originario.
- La proroga del termine per l'espletamento dell'incarico commissariale può essere concessa anche quando nessuna delle parti si opponga e il giudice condivida le ragioni istruttorie addotte dal Commissario ad acta.
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