Sentenza del 16/02/2018 n. 1007 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Omessa riassunzione della causa - Termine di prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, in caso di estinzione del processo tributario per omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio, non si applica la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c. Il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla scadenza del termine previsto per la riassunzione, perché solo da quel momento l'atto impositivo diventa definitivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti dell'estinzione del processo tributario causata dall'omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. In particolare, occorre stabilire da quale momento decorra il termine di prescrizione della pretesa fiscale e se trovi applicazione l'art. 2945, comma 3, c.c., secondo cui la prescrizione riprende a decorrere dalla data dell'atto introduttivo del giudizio quando il processo si estingue.
Norme richiamate
Art. 2945, comma 3, codice civile
Se il processo si estingue, permane l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale e la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio; dalla data dell'atto introduttivo del giudizio la prescrizione ricomincia a decorrere.
La sentenza esclude l'applicazione automatica di questa regola generale al caso specifico dell'estinzione del processo tributario per omessa riassunzione in sede di rinvio.
Art. 63, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la riassunzione del processo tributario davanti al giudice di rinvio. Se la riassunzione non avviene entro il termine previsto, il processo si estingue e l'atto impositivo diventa definitivo.
Massime di principio
- Quando un processo tributario viene rinviato e la parte interessata omette di riassumerlo entro il termine di legge, il processo si estingue.
- In tale situazione, la prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione, non dalla precedente domanda giudiziale.
- La definitività dell'atto impositivo si collega alla scadenza del termine per la riassunzione: solo da quel momento l'Amministrazione può far valere la pretesa in via definitiva e inizia a decorrere il relativo termine prescrizionale.
- La disciplina speciale del processo tributario può prevalere sulla regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c.; occorre quindi verificare sempre le norme processuali tributarie applicabili.
- Per valutare la prescrizione è necessario individuare con precisione la data di scadenza del termine per la riassunzione e calcolare da quella data il termine previsto per la specifica pretesa fiscale.
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