Ordinanza n. 78/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego prot. n. 246133 del 17.12.2025 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 05.12.2025, e protocollata in data 09.12.2025, notificato in data 17.12.2025, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, connesso o consequenziale, anche di portata e contenuto sconosciuti e con riserva di proporre motivi aggiunti avverso ogni atto che l’Amministrazione dovesse adottare nelle more o dovesse essere reso noto successivamente alla notifica del presente atto; e per l’accertamento del diritto della ricorrente COOPERATIVA SOCIALE SANITALIA SERVICE a prendere visione dei documenti oggetto della richiesta di accesso, di cui pertanto si chiede sin d’ora l’esibizione; previo oscuramento dei dati personali della ricorrente COOPERATIVA SOCIALE SANITALIA SERVICE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di accesso agli atti emesso dall’Agenzia delle Entrate
Esito
La controversia
La cooperativa ha impugnato il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate a una richiesta di accesso documentale, chiedendo l’annullamento del provvedimento, la sospensione cautelare della sua efficacia e l’accertamento del diritto a prendere visione dei documenti, con relativa esibizione e oscuramento dei dati personali. Nel giudizio erano evocati anche soggetti privati, alcuni dei quali non si sono costituiti. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che la domanda cautelare è incompatibile con il rito accelerato previsto per le controversie in materia di accesso, poiché una misura cautelare, pur essendo normalmente interinale e reversibile, produrrebbe in tale contesto effetti necessariamente irreversibili. Ha inoltre ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione la richiesta diretta a incidere sul procedimento tributario pendente. Infine, ha rilevato che il contraddittorio non era integro, poiché non erano stati intimati i signori Calabrò e Sica, le cui posizioni individuali risultavano direttamente incise dalla domanda di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare, ritenendo incompatibile la sospensione cautelare con il rito speciale e accelerato dell’accesso. Ha altresì rilevato il difetto di giurisdizione sulla richiesta di incidere sul procedimento tributario pendente. Per consentire il prosieguo del giudizio e la successiva fissazione della camera di consiglio per l’accesso nel rispetto dei termini a difesa, ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti direttamente incisi dalla richiesta, depositando le notifiche e la prova del loro perfezionamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata, ma dichiarata inammissibile in ragione dell’incompatibilità con il rito accelerato dell’accesso e dell’irreversibilità degli effetti che la misura produrrebbe in tale materia.
Massime di principio
- Nel contenzioso in materia di accesso, la domanda cautelare può essere dichiarata inammissibile quando risulti incompatibile con il rito speciale e accelerato previsto per la decisione sull’accesso, soprattutto perché l’ostensione dei documenti produrrebbe effetti irreversibili, non coerenti con la natura interinale e reversibile della tutela cautelare.
- La richiesta di incidere direttamente su un procedimento tributario pendente è inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa quando esula dall’accertamento del diritto di accesso ai documenti.
- Nel giudizio di accesso deve essere integro il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui posizioni individuali siano puntualmente incise dalla richiesta di ostensione; ove tali soggetti non siano stati intimati, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio prima del prosieguo del giudizio e della fissazione della camera di consiglio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 116/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 117/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 118/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 119/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 120/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →