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Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego prot. n. 246133 del 17.12.2025 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 05.12.2025, e protocollata in data 09.12.2025, notificato in data 17.12.2025, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, connesso o consequenziale, anche di portata e contenuto sconosciuti e con riserva di proporre motivi aggiunti avverso ogni atto che l’Amministrazione dovesse adottare nelle more o dovesse essere reso noto successivamente alla notifica del presente atto; e per l’accertamento del diritto della ricorrente COOPERATIVA SOCIALE SANITALIA SERVICE a prendere visione dei documenti oggetto della richiesta di accesso, di cui pertanto si chiede sin d’ora l’esibizione; previo oscuramento dei dati personali della ricorrente COOPERATIVA SOCIALE SANITALIA SERVICE

Giustizia amministrativa202600169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell’istanza di accesso agli atti emesso dall’Agenzia delle Entrate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La cooperativa ha impugnato il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate a una richiesta di accesso documentale, chiedendo l’annullamento del provvedimento, la sospensione cautelare della sua efficacia e l’accertamento del diritto a prendere visione dei documenti, con relativa esibizione e oscuramento dei dati personali. Nel giudizio erano evocati anche soggetti privati, alcuni dei quali non si sono costituiti. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che la domanda cautelare è incompatibile con il rito accelerato previsto per le controversie in materia di accesso, poiché una misura cautelare, pur essendo normalmente interinale e reversibile, produrrebbe in tale contesto effetti necessariamente irreversibili. Ha inoltre ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione la richiesta diretta a incidere sul procedimento tributario pendente. Infine, ha rilevato che il contraddittorio non era integro, poiché non erano stati intimati i signori Calabrò e Sica, le cui posizioni individuali risultavano direttamente incise dalla domanda di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare, ritenendo incompatibile la sospensione cautelare con il rito speciale e accelerato dell’accesso. Ha altresì rilevato il difetto di giurisdizione sulla richiesta di incidere sul procedimento tributario pendente. Per consentire il prosieguo del giudizio e la successiva fissazione della camera di consiglio per l’accesso nel rispetto dei termini a difesa, ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti direttamente incisi dalla richiesta, depositando le notifiche e la prova del loro perfezionamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata, ma dichiarata inammissibile in ragione dell’incompatibilità con il rito accelerato dell’accesso e dell’irreversibilità degli effetti che la misura produrrebbe in tale materia.

Massime di principio

  • Nel contenzioso in materia di accesso, la domanda cautelare può essere dichiarata inammissibile quando risulti incompatibile con il rito speciale e accelerato previsto per la decisione sull’accesso, soprattutto perché l’ostensione dei documenti produrrebbe effetti irreversibili, non coerenti con la natura interinale e reversibile della tutela cautelare.
  • La richiesta di incidere direttamente su un procedimento tributario pendente è inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa quando esula dall’accertamento del diritto di accesso ai documenti.
  • Nel giudizio di accesso deve essere integro il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui posizioni individuali siano puntualmente incise dalla richiesta di ostensione; ove tali soggetti non siano stati intimati, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio prima del prosieguo del giudizio e della fissazione della camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneTutela del terzo

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