Cassazione Penale, Sentenza n. 5679/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello per mancata o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., sostenendo che la richiesta di revoca della confisca era fondata su nuove prove documentali e consulenze tecniche sopravvenute, rilevanti ai fini del giudizio di proporzione tra il valore dei beni confiscati e i redditi leciti dei ricorrenti
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto applicabile la normativa previgente (legge n.1423/1956) per provvedimenti relativi a proposte di confisca antecedenti al 13/10/2011, con il conseguente regime di impugnazione in cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. I giudici hanno condiviso che le presunte 'nuove prove' erano in realtà una nuova valutazione di elementi già esaminati dai giudici della prevenzione e non prove sopravvenute idonee a fondare la revoca. Perciò i ricorsi erano reiterativi e attinenti a censure di merito non sindacabili in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti per lamentare assenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, la censura sulla motivazione è ammissibile in cassazione solo se attiene all'assenza o mera apparenza della motivazione così come disciplinato dalla legge speciale (legge n.1423/1956)
legge n. 1423/1956
Normativa previgente applicabile ai provvedimenti di confisca proposti anteriormente all'entrata in vigore del d.lvo n.159/2011; prevede la possibilità di revoca "ex tunc" per invalidità genetica del provvedimento e delimita le forme di rivedibilità del giudicato
d.lvo n. 159/2011
Disposizione transitoria: stabilisce che, per proposte di confisca antecedenti al 13/10/2011, si applica la normativa anteriormente vigente (legge n.1423/1956)
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Secondo la giurisprudenza richiamata, il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi di questa norma
art. 3 ter legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamato per confermare il limite del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione, ovvero l'esclusiva ammissibilità del ricorso per violazione di legge
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che l'illogicità manifesta (quale vizio ai sensi di art. 606, lett. e)) è esclusa dal catalogo delle censure deducibili in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione, salvo che non si configuri come totale assenza o mera apparenza della motivazione
artt. 630 e ss. cod. proc. pen.
Il ricorso per revoca della confisca è stato ricondotto a strumenti di rivedibilità del giudicato che presuppongono l'acquisizione di prove nuove sopravvenute o altre circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza dei presupposti del provvedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'ulteriore sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione relativi a proposte di confisca anteriori al 13/10/2011 si applica la legge n.1423/1956 e il sindacato in cassazione è limitato a violazioni di legge; non è consentita una sindacazione ampia di merito
- Per ottenere la revoca della confisca per mezzo di istanze ricollegabili alla rivedibilità del giudicato occorrono "prove nuove" sopravvenute o elementi che dimostrino l'invalidità genetica del provvedimento; la ri-valutazione di elementi già noti non è sufficiente
- La censura fondata su assenza o mera apparenza della motivazione può essere dedotta in cassazione solo se concretamente dimostrata; formulazioni generiche o argomentazioni di merito sono inammissibili
- Chi impugna deve mirare a specifiche violazioni di legge o all'accertamento che la motivazione sia del tutto mancante o apparente; presentare il medesimo contesto probatorio sotto diversa luce rischia l'inammissibilità e sanzioni per spese e ammende
- In fase di predisposizione del ricorso, è fondamentale documentare che le prove non erano disponibili nel precedente giudizio (con date, documenti e attestazioni) per qualificare gli elementi come sopravvenuti e rilevanti ai fini della revoca
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