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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5679/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello per mancata o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., sostenendo che la richiesta di revoca della confisca era fondata su nuove prove documentali e consulenze tecniche sopravvenute, rilevanti ai fini del giudizio di proporzione tra il valore dei beni confiscati e i redditi leciti dei ricorrenti

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto applicabile la normativa previgente (legge n.1423/1956) per provvedimenti relativi a proposte di confisca antecedenti al 13/10/2011, con il conseguente regime di impugnazione in cui il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. I giudici hanno condiviso che le presunte 'nuove prove' erano in realtà una nuova valutazione di elementi già esaminati dai giudici della prevenzione e non prove sopravvenute idonee a fondare la revoca. Perciò i ricorsi erano reiterativi e attinenti a censure di merito non sindacabili in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare assenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, la censura sulla motivazione è ammissibile in cassazione solo se attiene all'assenza o mera apparenza della motivazione così come disciplinato dalla legge speciale (legge n.1423/1956)

  • legge n. 1423/1956

    Normativa previgente applicabile ai provvedimenti di confisca proposti anteriormente all'entrata in vigore del d.lvo n.159/2011; prevede la possibilità di revoca "ex tunc" per invalidità genetica del provvedimento e delimita le forme di rivedibilità del giudicato

  • d.lvo n. 159/2011

    Disposizione transitoria: stabilisce che, per proposte di confisca antecedenti al 13/10/2011, si applica la normativa anteriormente vigente (legge n.1423/1956)

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Secondo la giurisprudenza richiamata, il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi di questa norma

  • art. 3 ter legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamato per confermare il limite del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione, ovvero l'esclusiva ammissibilità del ricorso per violazione di legge

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ha precisato che l'illogicità manifesta (quale vizio ai sensi di art. 606, lett. e)) è esclusa dal catalogo delle censure deducibili in sede di legittimità nei procedimenti di prevenzione, salvo che non si configuri come totale assenza o mera apparenza della motivazione

  • artt. 630 e ss. cod. proc. pen.

    Il ricorso per revoca della confisca è stato ricondotto a strumenti di rivedibilità del giudicato che presuppongono l'acquisizione di prove nuove sopravvenute o altre circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza dei presupposti del provvedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'ulteriore sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione relativi a proposte di confisca anteriori al 13/10/2011 si applica la legge n.1423/1956 e il sindacato in cassazione è limitato a violazioni di legge; non è consentita una sindacazione ampia di merito
  • Per ottenere la revoca della confisca per mezzo di istanze ricollegabili alla rivedibilità del giudicato occorrono "prove nuove" sopravvenute o elementi che dimostrino l'invalidità genetica del provvedimento; la ri-valutazione di elementi già noti non è sufficiente
  • La censura fondata su assenza o mera apparenza della motivazione può essere dedotta in cassazione solo se concretamente dimostrata; formulazioni generiche o argomentazioni di merito sono inammissibili
  • Chi impugna deve mirare a specifiche violazioni di legge o all'accertamento che la motivazione sia del tutto mancante o apparente; presentare il medesimo contesto probatorio sotto diversa luce rischia l'inammissibilità e sanzioni per spese e ammende
  • In fase di predisposizione del ricorso, è fondamentale documentare che le prove non erano disponibili nel precedente giudizio (con date, documenti e attestazioni) per qualificare gli elementi come sopravvenuti e rilevanti ai fini della revoca

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