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Sentenza

Sentenza n. 12185/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento, - del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Ministero dell'Istruzione, prot. n. 1023 del 02 Maggio 2022, relativo all'istanza di riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in Italia e in Romania ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia in relazione alle classi di concorso ADAA (Specializzazione sostegno nella scuola dell'infanzia) e ADEE (Specializzazione Sostegno nella scuola primaria), nella parte in cui dispone le misure compensative ai sensi del d.lgs. 206/2007 consistenti in 600 ore e due anni di tirocinio in ragione della sproporzionalità, irragionevolezza e carenza di motivazione delle stesse; nonché dei pareri tecnici, di data e protocollo sconosciuti, menzionati nel relativo provvedimento di riconoscimento parziale eventualmente acquisiti nel corso dell'istruttoria, nei quali vengono ravvisate le differenze tra i percorsi formativi seguiti in Romania rispetto al TFA italiano ovvero ad altre procedure abilitanti; nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202206757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di riconoscimento parziale del titolo di formazione professionale estero, nella parte in cui impone 600 ore e due anni di tirocinio come misure compensative

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale con cui il Ministero, a seguito di un precedente diniego annullato e del successivo obbligo di riesame, ha riconosciuto il titolo formativo conseguito in Romania subordinandone gli effetti allo svolgimento di 600 ore complessive di tirocinio, distribuite in due anni, per le classi di concorso relative al sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Il percorso rumeno comprendeva un anno di formazione, 60 crediti formativi, circa 1500 ore e un tirocinio specifico. Sono stati dedotti: irragionevolezza e sproporzione della misura compensativa, poiché essa avrebbe sostanzialmente azzerato il percorso formativo già svolto; difetto di motivazione, per l’assenza di una concreta indicazione delle differenze tra la formazione rumena e quella richiesta in Italia e per il generico richiamo a un parere tecnico non allegato né illustrato; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e ha annullato il decreto impugnato e gli atti connessi. Il Collegio ha ritenuto equiparabili, quanto agli elementi essenziali considerati, i percorsi formativi italiano e rumeno, entrambi caratterizzati dall’acquisizione di almeno 60 crediti e dallo svolgimento di un tirocinio. La previsione di ulteriori 600 ore e di un tirocinio biennale non è stata sorretta da una motivazione concreta e idonea a spiegare perché il percorso già svolto in Romania non fosse utile, né quali specifiche materie dovessero essere integrate. La misura compensativa, così determinata, ha finito per vanificare la formazione estera anziché compensare differenze formative puntualmente accertate. Il mero richiamo a un parere tecnico non allegato e non illustrato non è stato ritenuto sufficiente. L’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza, valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze, capacità ed esperienze acquisite e motivare espressamente eventuali misure compensative, nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • d.lgs. 206/2007

    La disciplina del riconoscimento delle qualifiche e della formazione professionale estera consente l’imposizione di misure compensative in caso di differenze formative, ma richiede una valutazione concreta dell’equivalenza dei percorsi e una misura proporzionata alle effettive lacune.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    In presenza di discordanza tra la formazione estera e quella richiesta in Italia, l’autorità nazionale può imporre misure compensative, che devono essere determinate sulla base delle differenze effettivamente accertate.

  • art. 14 Direttiva 2005/36/CE

    Le misure compensative devono essere opportune e proporzionate e devono tener conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze, capacità ed esperienze acquisite all’estero.

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione si fonda sull’accoglimento per difetto di motivazione e sproporzione della misura compensativa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di titoli o formazioni professionali conseguiti all’estero, l’amministrazione deve valutare complessivamente competenze, conoscenze, capacità, durata, livello e qualità della formazione e del tirocinio già svolti, senza limitarsi a un raffronto astratto con il percorso nazionale.
  • Le misure compensative possono essere imposte soltanto in relazione a differenze formative concretamente accertate e devono essere ragionevoli e proporzionate; non possono consistere in un percorso tale da sostituire integralmente o vanificare la formazione estera già acquisita.
  • Un provvedimento che impone misure compensative deve indicare le specifiche materie o competenze ritenute carenti, illustrare il percorso logico seguito nella determinazione della durata e spiegare perché la formazione e il tirocinio svolti all’estero non siano sufficienti.
  • Il mero richiamo a un parere tecnico non allegato, non riprodotto e privo dell’indicazione dei suoi contenuti non assolve l’obbligo di motivazione del provvedimento di riconoscimento parziale.
  • La durata della misura compensativa non può coincidere automaticamente con quella ordinariamente necessaria per conseguire ex novo l’abilitazione nazionale, perché ciò comporterebbe la sostanziale neutralizzazione dell’esperienza formativa maturata all’estero.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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