Cassazione Civile, Ordinanza n. 23741/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di fornitura di gasolio disciplinato da una clausola contrattuale che prevedeva un risparmio garantito del 15-18% rispetto al prezzo di riferimento. La società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture; la controparte aveva proposto opposizione sostenendo che i prezzi applicati non rispettassero le condizioni pattuite e chiedendo la revoca del decreto, la rideterminazione degli importi e la restituzione di quanto indebitamente pagato. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione sulla base di una CTU che aveva assunto come parametro i prezzi dei grossisti di zona. In appello, la fornitrice aveva censurato la valutazione della CTU e la Corte d’appello aveva ribaltato la decisione, ritenendo non utilizzabili i dati raccolti dal consulente in assenza di listini ufficiali dei grossisti e accogliendo la domanda monitoria. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 62, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, in mancanza di listini ufficiali, il CTU poteva legittimamente effettuare la comparazione tramite rilevazioni in loco e che il parametro della Camera di commercio sarebbe stato l’unico rilevante; (2) violazione degli artt. 112 e 157 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio la nullità/inutilizzabilità della CTU senza valida eccezione tempestiva di controparte; gli ulteriori motivi riguardavano, ma sono stati poi assorbiti, la pronuncia ultra/extra petita, l’uso delle risultanze istruttorie e l’interpretazione della clausola di sconto, anche alla luce dell’art. 1370 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto che la Corte territoriale non potesse dichiarare d’ufficio inutilizzabili le risultanze della consulenza tecnica in assenza di tempestiva eccezione di nullità, trattandosi di nullità relativa; ha inoltre ribadito che la CTU, quando sia chiesto al consulente di accertare fatti tecnicamente rilevanti, può avere valore di fonte diretta di prova e che l’eventuale superamento del quesito non comporta nullità se alle parti è stata garantita la possibilità di contraddire. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso, inclusi quelli sull’interpretazione della clausola contrattuale e sulla motivazione della sentenza d’appello.
Norme richiamate
art. 62 c.p.c.
La consulenza tecnica d'ufficio deve svolgersi nel perimetro dell'incarico conferito dal giudice; il CTU è ausiliario del giudice e può essere incaricato anche di accertare fatti tecnicamente rilevanti.
art. 112 c.p.c.
La Corte territoriale non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda o rilevare d'ufficio questioni non devolute nei termini processuali, se ciò incide su profili non ritualmente introdotti.
art. 115 c.p.c.
La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite; la critica del ricorrente mirava a contestare l'erronea esclusione delle risultanze della CTU.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è riservata al giudice, ma deve avvenire secondo le regole legali di valutazione e senza travisare il materiale istruttorio.
art. 157 c.p.c.
Le nullità relative, comprese quelle eventualmente riferibili alla CTU, devono essere eccepite dalla parte interessata alla prima difesa utile, altrimenti restano sanate.
art. 1370 c.c.
Il motivo di ricorso invocava il criterio interpretativo contro il predisponente, ma la Corte non è entrata nel merito perché il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- La nullità relativa della consulenza tecnica d'ufficio deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata; in mancanza, il vizio si sana e il giudice non può rilevarlo d'ufficio.
- Quando il giudice affida al consulente tecnico l'accertamento di fatti che richiedono specifiche cognizioni tecniche, la CTU può assumere funzione di prova diretta, utilizzabile al pari delle altre prove ritualmente acquisite.
- L'eventuale svolgimento, da parte del CTU, di valutazioni anche oltre l'esatto perimetro del quesito non determina automaticamente la nullità della consulenza o della sentenza, se alle parti è stato garantito il contraddittorio tecnico e giuridico.
- Il giudice di merito non può espungere le risultanze peritali per ragioni non eccepite tempestivamente, specie quando l'indagine peritale era stata espressamente autorizzata a ricostruire fatti tecnici controversi.
- Le censure sull'interpretazione di una clausola contrattuale restano assorbite quando la decisione viene cassata per errori processuali o probatori che impongono un nuovo esame della controversia.
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