Sentenza n. 13472/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 7189/2024, pubblicata in data 19/06/2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 7189/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 7189/2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. Il giudicato aveva riconosciuto alla prima ricorrente il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00, e alla seconda ricorrente il medesimo diritto per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, sempre per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 e che l’Amministrazione non aveva eseguito il titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla prima ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00, e alla seconda ricorrente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori riconosciuti dal titolo esecutivo. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale indicata in dispositivo, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta delle ricorrenti. Il TAR non ha applicato allo stato una penalità di mora, riservandosi di valutarla in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; la sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto tale termine era decorso senza adempimento.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- La mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di un giudicato che riconosce al privato una prestazione determinata integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare l’adempimento entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne l’eventuale determinazione a una fase successiva, qualora persista l’inottemperanza oltre i termini stabiliti.
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