Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di rigetto dell'istanza di revisione pronunciata dalla Corte di appello di Perugia. Due linee principali: (1) eccezione di incompetenza funzionale della Corte di appello di Perugia, dedotta sulla base dello stralcio di alcuni capi e del coinvolgimento di giudici/uffici (in particolare richiamando fatti connessi al dott. Cantone) e delle precedenti decisioni di rinvio/stralcio; (2) vizio di valutazione e travisamento delle prove nuove o preesistenti non valutate: in particolare due missive di La Torre a Mandara (7 e 16 novembre 1999) e il verbale di interrogatorio reso da La Torre il 18 febbraio 2018 ritenute dall'appellante rilevanti per dimostrare la costruzione della falsa testimonianza e pressioni sul teste.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (a) ai sensi dell'art. 627 c.p.p. la competenza devoluta con sentenza di annullamento è cristallizzata e non poteva essere rimessa in discussione in sede di giudizio di rinvio salvo che non emergano nuovi fatti, che non sono stati prospettati; (b) le due missive erano state già considerate irrilevanti nelle decisioni precedenti e la Corte di cassazione aveva già confermato la mancata ammissione di tali documenti, per cui non potevano essere riproposte come "prove nuove"; (c) l'interrogatorio del 18/02/2018 rappresentava una generica ritrattazione, priva di attendibilità e tardiva (anche rispetto alla prescrizione dell'eventuale reato di calunnia), quindi inidonea a modificare il giudizio di revisione; (d) la memoria successiva non poteva sanare l'inammissibilità dei motivi originari (art. 585, comma 4 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e a pagare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00 in quanto ravvisati profili di colpa.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la competenza assegnata con la sentenza di annullamento della Cassazione è cristallizzata per il giudice di rinvio e non è sindacabile in quella sede, salvo che emergano "nuovi fatti" rilevanti ai sensi dell'art. 25 c.p.p., non prospettati nel caso.
art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte richiama la nozione di "prove nuove": rientrano le prove preesistenti non acquisite e quelle acquisite ma non valutate, purché non dichiarate inammissibili o superflue. Nel caso, le missive erano già state ritenute irrilevanti e la Cassazione aveva confermato la mancata ammissione.
art. 585, comma 4 c.p.p.
La norma è stata interpretata nel senso che la memoria successiva non può sanare l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso, impedendo spostamenti surrettizi dei termini di impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
art. 25 c.p.p. (richiamo nella sentenza)
Citato come criterio che può consentire di rimettere in discussione la competenza quando emergano nuovi fatti; nel caso tali fatti non sono stati prospettati.
art. 391-bis c.p.p.
Menziionato nel ricorso rispetto all'escussione del teste Mandara: la Corte osserva le dinamiche processuali relative alle opposizioni all'escussione, ma non ritiene che ciò incida sulla decisione di inammissibilità del ricorso.
art. 625-bis c.p.p.
Richiamato nella discussione sulla tempestività e sulle modalità di eccezione della competenza, ma la Corte osserva che l'eccezione di incompetenza funzionale non poteva essere svolta nel giudizio di rinvio ai sensi di art. 627.
art. 111 Cost.
Citata dalla difesa come parametro costituzionale della corretta giurisdizione; la Corte ha ritenuto che la lamentata violazione non fosse stata adeguatamente dimostrata come nuovo fatto idoneo a rivedere la competenza.
Massime di principio
- Dopo un annullamento con rinvio della Cassazione, la competenza assegnata al giudice di rinvio si cristallizza e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di rinvio salvo emergenza di fatti nuovi e rilevanti
- Perché un elemento documentale o testimoniali sia considerato "prova nuova" utile ai fini della revisione è necessario che sia realmente nuovo o non precedentemente valutato e che non sia stato già dichiarato inammissibile o ritenuto superfluo dalle decisioni precedenti
- Le ritrattazioni generiche di un imputato/coindagato, rese tardivamente e senza elementi di supporto, hanno scarso valore probatorio e difficilmente sono idonee a fondare una revisione di condanna già definitiva
- Le memorie presentate successivamente non possono sanare vizi di inammissibilità dei motivi originari del ricorso: non è consentito usare nuove argomentazioni per eludere i termini e i vincoli di connessione dell'impugnazione
- In caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese e prevedere sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende) se ravvisa profili di colpa
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