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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32664/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, nel procedimento pendente davanti al GIP del Tribunale di Catanzaro, ha chiesto alla Corte di Cassazione la rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p., assumendo la sussistenza di ragioni tali da giustificare lo spostamento della trattazione. La Corte, però, non entra nel merito delle ragioni addotte perché rileva un vizio preliminare: dall'istanza non risulta l'avvenuta notifica a tutte le altre parti processuali. La mancata notifica viene considerata ostativa all'ammissibilità della domanda, anche se l'istanza è stata depositata in udienza.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di rimessione del processo. Precisa che la notifica della richiesta a tutte le altre parti è una condizione indefettibile di ammissibilità, priva di equipollenti, e che la sua mancanza impone la declaratoria di inammissibilità anche se il deposito è avvenuto in udienza. Conseguentemente condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.p.

    La richiesta di rimessione del processo deve essere proposta nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla norma; in particolare, la notifica a tutte le altre parti è ritenuta requisito imprescindibile.

  • art. 45 cod. proc. pen.

    Viene richiamato quale base normativa dell'istanza di rimessione del processo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di rimessione del processo, la notificazione a tutte le altre parti processuali costituisce una condizione essenziale e indefettibile, non surrogabile da altri adempimenti.
  • La mancanza della notifica alle altre parti determina l'inammissibilità della richiesta senza che il giudice possa esaminarne il merito, anche quando l'istanza sia stata depositata in udienza.
  • In caso di inammissibilità dell'istanza, il richiedente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se non emergono elementi contrari, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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