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Sentenza

Sentenza n. 976/2026 - Latina, Sezione 2

Per l’annullamento: 1) della determinazione prot. n. 21085 del 2 maggio 2018, con cui il Comune di Formia ha concluso la conferenza di servizi indetta il 15 novembre 2017 mediante declaratoria di improcedibilità; 2) del verbale della conferenza di servizi del 24 aprile 2018, con cui il Comune di Formia ha individuato il rappresentante unico regionale e ne ha acquisito il parere, dichiarandone la prevalenza su quello degli altri enti invitati; 3) dei verbali della conferenza di servizi del 5 febbraio 2018 e del 21 febbraio 2018, con cui sono state definite contestazioni sollevate dal ricorrente sulle modalità di conduzione dei lavori della conferenza stessa; 4) delle note prot. 22584 del 9 maggio 2018, non notificata e prot. n. 8537 del 19 febbraio 2018, con cui il Comune di Formia ha chiesto alle autorità destinatarie di revocare le autorizzazioni di competenza rilasciate al Castello di Gianola; 5) della nota municipale prot. n. 10011 del 26 febbraio 2018, con cui è stata disposta la sospensione dei lavori della conferenza di servizi; 6) della nota regionale prot. n. 219283 del 16 aprile 2018, recante indicazione del nominativo del rappresentante unico regionale; 7) della nota regionale prot. n. 199484 del 5 aprile 2018, recante richiesta al Comune di Formia di dichiarare l’improcedibilità della conferenza di servizi; 8) delle note regionali prot. n. 188082 del 29 marzo 2018 e prot. n. 96060 del 20 febbraio 2018, con il quale si esprime un parere di inapplicabilità dell’istituto della conferenza di servizi alle istanze di autorizzazione paesaggistica formulate ex art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 9) della nota regionale prot. n. 370476 del 21 giugno 2018, con la quale è stata confermata la posizione regionale espressa nell’ambito della conferenza di servizi; 10) del silenzio-rifiuto maturatosi avverso l’opposizione e istanza di revoca in autotutela inoltrata il 7 giugno 2018 al Comune di Formia.

Giustizia amministrativa201800453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione del Comune di Formia del 2 maggio 2018 che ha dichiarato improcedibile la conferenza di servizi indetta per valutare l’istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa al Castello di Gianola-Torre Foce, insieme agli atti presupposti e connessi e al silenzio sull’istanza di autotutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della determinazione comunale del 2 maggio 2018, che aveva dichiarato improcedibile la conferenza di servizi, e degli atti connessi: i verbali della conferenza, le note comunali e regionali concernenti la conduzione della conferenza, la designazione del rappresentante unico regionale e l’inapplicabilità della conferenza alle istanze di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167 d.lgs. 42/2004, nonché le richieste comunali di revoca delle autorizzazioni già rilasciate. Contestava inoltre il silenzio-rifiuto sull’istanza di revoca in autotutela del 7 giugno 2018 e formulava domanda risarcitoria. Dopo che il TAR, con ordinanza n. 341/2026, aveva disposto l’intervento iussu iudicis della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per acquisire elementi rilevanti sugli interventi e sulle autorizzazioni paesaggistiche, il ricorrente non notificava alla Soprintendenza il ricorso e l’ordinanza entro il termine perentorio assegnato. Solo con memoria del 10 settembre 2026, tardiva rispetto all’art. 73, comma 1, c.p.a., chiedeva la revoca dell’ordinanza, deducendo extrapetizione, violazione del principio dispositivo e del contraddittorio, lesione del diritto di difesa e difetto di legittimazione passiva della Soprintendenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Soprintendenza entro il termine perentorio stabilito dall’ordinanza n. 341/2026. Ha respinto l’istanza di revoca: la sua tardiva presentazione non poteva eludere il termine perentorio già scaduto e le conseguenze previste per l’inadempimento; la revoca avrebbe dovuto essere chiesta prima della scadenza, e non erano stati allegati impedimenti o fatti sopravvenuti. Inoltre, l’ordine di chiamare la Soprintendenza era riconducibile alla valutazione di opportunità processuale riservata al giudice dall’art. 28 c.p.a., finalizzata ad acquisire elementi utili allo scrutinio di legittimità, e le contestazioni del ricorrente non erano sostenute da elementi oggettivi. In base al combinato disposto degli artt. 51, 49, comma 3, e 35 c.p.a., l’omessa notificazione tempestiva comporta l’improcedibilità. Non è stata esaminata nel merito la legittimità degli atti impugnati né la domanda risarcitoria. Spese a carico del ricorrente: euro 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due amministrazioni resistenti e della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento

    Il giudice amministrativo può ordinare l’intervento di un terzo quando lo ritenga opportuno per il corretto svolgimento del processo; la valutazione sull’opportunità della chiamata è riservata al giudice.

  • art. 51 c.p.a.

    Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione;

    Quando dispone l’intervento iussu iudicis, il giudice individua gli atti da notificare e il termine entro il quale la parte onerata deve chiamare in giudizio il terzo.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35

    La notificazione e il deposito tardivi dell’atto necessario a integrare il contraddittorio determinano l’applicazione delle conseguenze processuali previste dall’art. 35 c.p.a.

  • art. 52, comma 1, c.p.a.

    I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori

    Il termine assegnato dal giudice per la chiamata del terzo è perentorio, salvo diversa previsione; una volta scaduto, non può essere eluso mediante la successiva richiesta di revoca dell’ordinanza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    se non è stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato

    La mancata integrazione del contraddittorio entro il termine assegnato comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 177, comma 2, c.p.c.

    le ordinanze possono sempre, in linea di principio, essere revocate dal Giudice che le ha pronunciate

    La revocabilità delle ordinanze incontra un limite quando la revoca determinerebbe l’elusione di un termine perentorio già scaduto.

  • art. 39 c.p.a.

    ai sensi del rinvio esterno di cui all’art. 39 cod. proc. amm.

    Il rinvio esterno consente l’applicazione al processo amministrativo della disciplina processualcivilistica richiamata, nei limiti della sua compatibilità.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    con memoria depositata in giudizio soltanto il 10 settembre 2026 – oltre i termini previsti dall’art. 73, comma 1, del cod.proc.amm.

    La memoria con cui è stata formulata l’istanza di revoca era stata depositata oltre i termini processuali previsti per le memorie; la decisione ha inoltre ritenuto che la richiesta, comunque, non potesse rimuovere gli effetti della scadenza del termine perentorio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il giudice ordina l’intervento iussu iudicis di un terzo, la parte onerata deve notificare gli atti indicati entro il termine fissato; in mancanza, il ricorso è improcedibile secondo il regime dell’integrazione del contraddittorio.
  • I termini assegnati dal giudice sono perentori, salvo diversa previsione. La richiesta di revoca dell’ordinanza che li ha fissati non può essere proposta dopo la loro scadenza allo scopo di neutralizzare le conseguenze processuali dell’inadempimento; la revoca va eventualmente richiesta prima della scadenza.
  • La valutazione sull’opportunità di ordinare l’intervento di un terzo ai sensi dell’art. 28 c.p.a. spetta al giudice e non può essere sostituita dalla valutazione delle parti, in particolare dopo la scadenza del termine assegnato per eseguire l’ordine.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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