Ordinanza n. 527/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per il rilascio del visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla richiesta di convocazione finalizzata al rilascio di un visto per motivi di studio. In via incidentale ha chiesto una misura cautelare di natura propulsiva. Nel corso della camera di consiglio l'amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che la fissazione dell'appuntamento da parte della sede diplomatica aveva fatto venir meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia cautelare propulsiva. Il Collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, considerando sia il tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso, sia il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che aveva provveduto in tempi ragionevoli. L'ordinanza non definisce nel merito l'azione avverso il silenzio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il giudice ha respinto l'istanza cautelare perché l'intervento dell'amministrazione aveva fatto venir meno l'interesse alla misura propulsiva.
Massime di principio
- La fissazione, da parte dell'amministrazione, dell'appuntamento richiesto nel procedimento amministrativo può far venir meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia cautelare propulsiva avente ad oggetto la convocazione, rendendo necessario respingere l'istanza cautelare senza definire il merito dell'azione avverso il silenzio.
- Nella fase cautelare, la valutazione delle spese può tenere conto sia della durata del ritardo amministrativo anteriore al ricorso sia del comportamento successivo dell'amministrazione: la compensazione è giustificata quando il ritardo non sia particolarmente esteso e l'amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli dopo l'iniziativa giudiziale.
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