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Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari dell''atto avente protocollo n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato all''odierno ricorrente in data 25.02.2025, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal Car. Sc.-OMISSIS- in data 03.02.2025 avverso il provvedimento n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, della Compagnia Comando e Servizi del predetto battaglione Carabinieri e notificato al militare in pari data, recante l''irrogazione della sanzione disciplinare del "Rimprovero"; dell''atto avente protocollo n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, della Compagnia Comando e Servizi del già menzionato battaglione Carabinieri e notificato al ricorrente in pari data, contenente l''irrogazione della sanzione disciplinare del "Rimprovero".

Giustizia amministrativa202500787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico e sanzione disciplinare del rimprovero per il tardivo ritiro di materiale dissequestrato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico e la presupposta sanzione disciplinare del rimprovero, irrogata per non avere tempestivamente ritirato materiale dissequestrato nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione. Ha dedotto che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le sue gravi condizioni psicofisiche, le cure specialistiche anche salvavita, le difficoltà psicologiche ed economiche conseguenti alla malattia e il trasferimento presso altra sede per ragioni di cura. Ha inoltre rappresentato di avere concordato con il Nucleo Investigativo una spedizione del materiale tramite corriere, di avere sollecitato tale soluzione e di avere informato i superiori gerarchici della vicenda. Tali circostanze, non specificamente contestate dal Ministero costituitosi con atto di mera forma, sono state ritenute pacifiche ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Il ricorrente ha sostenuto che il ritardo fosse giustificabile per ragioni personali, sanitarie ed economiche, che il comportamento fosse stato inizialmente tollerato dai superiori e che non avesse arrecato concreto pregiudizio al prestigio dell'Amministrazione, sicché la successiva irrogazione della sanzione sarebbe stata ingiustificata, contraddittoria e illegittima.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico sia la sanzione disciplinare del rimprovero. Il giudice ha valorizzato congiuntamente le condizioni di salute del militare, le difficoltà personali ed economiche, l'interlocuzione con gli uffici per il ritiro mediante corriere, l'informazione resa ai superiori, la mancata contestazione specifica di tali circostanze e la tolleranza iniziale del comportamento. Ha inoltre considerato che il procedimento penale relativo ai fatti presupposti si era concluso con l'archiviazione e che il ritardo nel ritiro non aveva concretamente leso il prestigio dell'Amministrazione. La sanzione è stata quindi ritenuta ingiustificata e contraddittoria rispetto alla precedente condotta dell'Amministrazione e alle peculiarità del caso concreto. Le spese di lite sono state compensate per la problematicità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    le deduzioni non sono state specificamente contestate dalla P.A. ... risultano, pertanto, pacifiche

    La mancata contestazione specifica delle circostanze dedotte dal ricorrente è stata valorizzata ai fini della loro considerazione come pacifiche nel giudizio.

  • art. 2 Cost.

    principi solidaristici enunciati dalla Costituzione (art. 2 Cost.)

    Il principio solidaristico è stato richiamato per valutare la condotta dell'Amministrazione nei confronti del militare in condizioni personali e sanitarie particolarmente difficili.

  • art. 1175 c.c.

    principi solidaristici ... dal codice civile (art. 1175 e 1375 cod. civ.)

    Il dovere di correttezza nei rapporti obbligatori è stato richiamato quale parametro di valutazione della condotta dell'Amministrazione.

  • art. 1375 c.c.

    principi solidaristici ... dal codice civile (art. 1175 e 1375 cod. civ.)

    Il dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto è stato richiamato per censurare il repentino mutamento della posizione amministrativa dopo la tolleranza iniziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui ... all'articolo 52, commi 1 e 2

    La norma è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafi 1 e 4

    La disciplina dei dati relativi alla salute è stata richiamata a fondamento dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma, come modificata, è stata richiamata unitamente alla disciplina privacy per giustificare l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nell'esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale militare, l'Amministrazione deve valutare in modo complessivo e concreto le condizioni personali e sanitarie dell'interessato, le difficoltà oggettive che abbiano inciso sulla condotta e l'eventuale assenza di un concreto pregiudizio per il prestigio dell'Amministrazione.
  • La mancata contestazione specifica da parte dell'Amministrazione delle circostanze dedotte dal ricorrente può consentire al giudice di considerarle pacifiche ai sensi dell'art. 64 c.p.a., ai fini della decisione.
  • La tolleranza iniziale dell'Amministrazione e dei superiori gerarchici rispetto a una condotta del dipendente, accompagnata dalla conoscenza delle ragioni personali che la giustificano, deve essere considerata nella successiva valutazione disciplinare; un successivo mutamento di posizione richiede coerenza con le circostanze concrete e con i doveri di correttezza e buona fede.
  • Una sanzione disciplinare è illegittima quando, alla luce delle circostanze concrete accertate, risulti ingiustificata e contraddittoria rispetto alla condotta precedentemente tenuta dall'Amministrazione, senza adeguata considerazione delle ragioni umanitarie, sanitarie ed economiche addotte dall'interessato.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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