Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14782/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012, 2013 e 2015, emessi dalla concessionaria della riscossione per conto del Comune. In primo grado il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile per tardività; in appello la Commissione regionale ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che l’appello fosse stato proposto con l’assistenza di un geometra non abilitato al patrocinio nel contenzioso IMU, e che tale vizio non fosse sanato dalla successiva nomina di un avvocato. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha contestato la tardiva costituzione della concessionaria e il deposito delle controdeduzioni oltre i termini; ha dedotto la violazione delle norme sulla difesa tecnica, sostenendo che per l’IMU era sufficiente l’assistenza del geometra in quanto la lite involgeva profili catastali; in subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992; ha censurato la mancata assegnazione di un termine per la regolarizzazione del difetto di difesa tecnica; ha sostenuto che la successiva nomina dell’avvocato avesse effetto sanante ex tunc; ha dedotto che non vi fosse obbligo di difesa tecnica perché il valore di ciascun ricorso cumulativamente proposto sarebbe stato inferiore alla soglia di legge; infine ha contestato le ulteriori affermazioni della sentenza d’appello sulla legittimazione della concessionaria e sulla tardività dell’originario ricorso, ritenute prive di motivazione e comunque non decisorie.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di assistenza tecnica, perché il difetto era stato emendato mediante successiva nomina del difensore abilitato, con efficacia retroattiva, e perché comunque il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione solo se il vizio fosse ancora persistente. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il settimo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione di merito resa dalla CTR sulla legittimazione della concessionaria, sulla validità degli atti e sulla tardività dell’originaria impugnazione era stata svolta dopo una declaratoria di inammissibilità dell’appello e costituiva quindi mera motivazione ad abundantiam, priva di efficacia decisoria e non idonea a formare giudicato. Ha dichiarato assorbiti il terzo e il sesto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame dei motivi di appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel quadro delle norme sulla proposizione dell’appello tributario e sulla necessità di regolare assistenza tecnica.

  • art. 18, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la disciplina della sottoscrizione/assistenza nel processo tributario.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Considerato nella verifica della validità dell’assistenza tecnica e delle conseguenze del suo difetto.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’abilitazione del geometra nelle controversie tributarie aventi ad oggetto profili catastali e IMU/ICI.

  • art. 54, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato nel primo motivo in relazione ai termini di costituzione nel giudizio tributario concernente l’IMU.

  • art. 23, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato nel primo motivo in relazione ai termini di costituzione e deposito degli atti nel contenzioso IMU.

  • art. 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale norma applicabile al giudizio di appello tributario e ai relativi termini processuali.

  • art. 32, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per i termini di deposito dei documenti nel processo tributario.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente nel perimetro delle norme sulla difesa tecnica nel processo tributario.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel quadro della disciplina della difesa tecnica e della sua eventuale regolarizzazione.

  • art. 12, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione alla possibile sanatoria del difetto di assistenza tecnica.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato quale norma generale sulla regolarizzazione del vizio di rappresentanza/assistenza e sulla concessione di un termine per sanarlo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come paradigma dei vizi processuali denunciati nei vari motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Richiamato per la sospensione dei termini processuali ai fini della tempestività del ricorso per cassazione.

  • art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23

    Richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la declaratoria di inammissibilità per difetto di assistenza tecnica non può essere pronunciata se il vizio sia stato già sanato dalla parte con la nomina di un difensore abilitato; la regolarizzazione può avere effetto retroattivo.
  • Se il difetto di assistenza tecnica permane, il giudice deve assegnare alla parte un termine per provvedere alla regolarizzazione prima di dichiarare l’inammissibilità del ricorso o dell’appello.
  • Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda o un’impugnazione, le ulteriori considerazioni svolte sul merito dopo tale declaratoria non hanno efficacia decisoria, sono meri obiter dicta e non formano giudicato; contro di esse non sussiste un autonomo interesse a impugnare.
  • La qualificazione dell’abilitazione professionale del difensore nel contenzioso tributario dipende dall’oggetto della lite e dalle previsioni del d.lgs. 546/1992; la mera deduzione di profili catastali non basta, di per sé, a superare la verifica sull’abilitazione se non nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.