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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13864/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'udienza preliminare di Catania ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione al reato di lesioni personali stradali aggravate contestato ai sensi dell'art. 589-bis, primo e quarto comma, c.p. Contro tale sentenza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo la proposizione del ricorso è però intervenuta una rinuncia al gravame, sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore. La Corte ha quindi rilevato sia la rinuncia sia, in ogni caso, la manifesta infondatezza del motivo, dichiarando l'inammissibilità del ricorso e applicando le conseguenze economiche previste per legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato. Ha dato atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso depositata successivamente alla proposizione del gravame e, comunque, ha osservato che il motivo era manifestamente infondato. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza di applicazione della pena concordata è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 589-bis, primo comma, c.p.

    norma incriminatrice contestata nella sua forma base

  • art. 589-bis, quarto comma, c.p.

    richiamato come aggravante/ulteriore previsione della fattispecie contestata

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nel regime delle conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare che non vi sono ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta dopo la sua proposizione, comporta l'inammissibilità del gravame e rende superfluo l'esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e, salvo ragioni di esonero, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La deduzione di un motivo manifestamente infondato non consente l'accoglimento del ricorso e conduce alla sua declaratoria di inammissibilità.
  • Nel giudizio di legittimità conseguente a patteggiamento, la sentenza di applicazione della pena resta ferma se il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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