Sentenza n. 1262/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - dell'intimazione n. 12/2022 dell'11.01.2022 della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, notificata in pari data; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione comunale di esecuzione di opere e accorgimenti per la messa in sicurezza di un muro di sostegno prospiciente la pubblica via
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato l’intimazione comunale adottata a seguito della segnalazione di un quadro fessurativo del muro di sostegno, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 91 del regolamento edilizio comunale e dell’art. 30 d.lgs. n. 285/1992, nonché carenza di istruttoria e motivazione, travisamento e carenza dei presupposti, per non avere il Comune verificato la proprietà e la funzione del muro e, in particolare, se l’opera servisse esclusivamente a sostenere il fondo privato oppure anche alla stabilità o conservazione della strada, con conseguente possibile ripartizione degli oneri; 2) violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 91 del regolamento edilizio comunale, carenza di motivazione, illogicità e sproporzionalità, poiché l’intimazione avrebbe imposto in modo generico una verifica e il ripristino della stabilità entro 120 giorni, mentre il verbale dei Vigili del Fuoco avrebbe suggerito soltanto il transennamento e un’ulteriore verifica; 3) violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune e la Regione hanno eccepito, tra l’altro, la sopravvenuta carenza di interesse, poiché le opere erano state eseguite, e hanno sostenuto l’infondatezza delle censure, evidenziando lo stato di pericolo del muro e la sua funzione di contenimento del fondo condominiale sovrastante la strada.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e, inoltre, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 74 c.p.a. L’interesse all’annullamento è venuto meno perché il condominio aveva eseguito le opere intimate e gli effetti dell’atto si erano esauriti; la questione dell’eventuale rimborso delle spese non faceva parte del thema decidendum, non essendo stata proposta una specifica domanda. Nel merito, il giudice ha ritenuto che dalle fotografie non contestate emergesse in modo evidente che il muro assolveva esclusivamente alla funzione di difendere e sostenere il fondo condominiale sovrastante la strada, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Codice della strada. Il manufatto non svolgeva invece una funzione di stabilità o conservazione della strada: se il terreno condominiale fosse stato posto allo stesso livello della strada, il muro non sarebbe stato necessario. Ne consegue che gli oneri di manutenzione e riparazione gravavano sui proprietari del fondo e che l’intimazione non era viziata da carenza di istruttoria o motivazione. È stata altresì esclusa la sproporzionalità, poiché il Comune aveva individuato gli obiettivi da raggiungere — verifica dello stato dei luoghi e realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza — lasciando al condominio la scelta dei mezzi tecnici idonei. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Consente la decisione con sentenza in forma semplificata quando l’improcedibilità o l’infondatezza del ricorso siano manifeste.
art. 30 d.lgs. 285/1992
La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
La ripartizione degli oneri dipende dalla funzione concreta dell’opera di sostegno: se essa serve esclusivamente a contenere il fondo privato, i costi gravano sul proprietario; se serve alla stabilità o conservazione della strada, gravano sull’ente proprietario, con possibile ripartizione in caso di funzione promiscua.
art. 31 d.lgs. 285/1992
I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30.
Impone ai proprietari dei fondi laterali di mantenerli, comprese le opere di sostegno, in condizioni idonee a prevenire franamenti, cedimenti e caduta di materiali sulla strada.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell’intimazione è stata ritenuta sufficiente, non ravvisandosi carenza motivazionale o istruttoria alla luce della funzione esclusivamente privata del muro e della situazione di pericolo.
art. 91 del Regolamento edilizio comunale di Firenze
Costituisce il riferimento regolamentare per l’imposizione degli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza degli edifici e delle opere private.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Codice della strada, la ripartizione degli oneri di costruzione e riparazione di un’opera di sostegno prospiciente una strada deve essere determinata in base alla sua funzione concreta: i costi gravano sul proprietario del fondo quando l’opera serve esclusivamente a difenderlo o sostenerlo, mentre gravano sull’ente proprietario della strada quando l’opera è destinata alla stabilità o conservazione della sede stradale; in caso di funzione promiscua, la spesa si ripartisce in ragione dell’interesse.
- Un muro posto a contenimento di un fondo privato sopraelevato rispetto alla strada assolve, in assenza di elementi contrari, alla funzione di sostenere il fondo adiacente e non a quella di conservare la strada, sicché la manutenzione e la messa in sicurezza possono essere ordinate ai proprietari del fondo.
- È sufficiente, ai fini della proporzionalità di un’intimazione di messa in sicurezza, che l’amministrazione individui con chiarezza gli obiettivi di sicurezza da raggiungere, lasciando al proprietario la scelta del mezzo tecnico più idoneo, senza dover predeterminare ogni specifica modalità esecutiva.
- Quando il destinatario esegue le opere ordinate e gli effetti dell’atto si esauriscono, viene meno l’interesse all’annullamento dell’intimazione; la controversia non può tuttavia estendersi d’ufficio all’eventuale rimborso delle spese sostenute se tale domanda non è stata proposta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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