Sentenza n. 1477/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della deliberazione del Commissario ad acta n. 72 dell’11 novembre 2025, adottata in ottemperanza della sentenza del TAR Catania n. 2825/2025 del 6 ottobre 2025 per la corretta esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania, Sezione II, n. 1095/2023 in data 31 marzo 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Commissario ad acta n. 72 dell’11 novembre 2025, adottata in esecuzione del giudicato, concernente la quantificazione del risarcimento per occupazione illegittima
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari espropriati)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il reclamo proposto dai proprietari del fondo contro la deliberazione del Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione delle sentenze del TAR Catania che avevano annullato il decreto di esproprio e imposto, in caso di restituzione del bene, il risarcimento del danno da occupazione sine titulo. I reclamanti contestavano: l’applicazione dei coefficienti riduttivi pari a 0,81 per fattori estrinseci e 0,90 per fattori intrinseci, ricavati da una diversa stima predisposta ai fini di un’eventuale acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001; l’erronea determinazione del valore del fondo; l’omessa applicazione della rivalutazione monetaria annuale e degli interessi legali sul capitale rivalutato, nonostante quanto stabilito dal giudicato. Il Comune proponeva reclamo incidentale, contestando invece il valore base di euro 267,52/mq utilizzato dal Commissario, perché desunto da una deliberazione comunale avente finalità fiscali, e sostenendo la necessità di ricorrere a metodi estimativi alternativi, quali il metodo sintetico-comparativo, le quotazioni OMI o la capitalizzazione dei redditi. I proprietari eccepivano altresì l’inammissibilità del reclamo comunale, assumendo che l’Amministrazione avesse concorso alla formazione dell’atto mediante pareri favorevoli.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il reclamo incidentale del Comune, chiarendo che il Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale ausiliario del giudice e non quale organo dell’Amministrazione; pertanto, i suoi atti sono direttamente riconducibili alla funzione giurisdizionale e sono sindacabili mediante reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., senza che la partecipazione degli uffici comunali alla loro formazione precluda all’ente di contestarli. Nel merito, il reclamo del Comune è stato respinto. Il valore desunto dalla deliberazione comunale n. 1372/2009, pur avente finalità fiscali, è stato ritenuto utilizzabile perché costituiva il dato oggettivo e specifico disponibile per le aree comprese nei piani di zona residenziali della medesima microzona e risultava coerente con il criterio della potenzialità edificatoria media del comprensorio fissato dal precedente giudicato. Il TAR ha escluso che potessero essere operate distinzioni tra le singole porzioni del piano in ragione della loro destinazione specifica a residenze, servizi o verde. Ha invece accolto il reclamo dei proprietari e annullato la deliberazione commissariale n. 72/2025. In particolare, ha ritenuto illegittima l’applicazione dei coefficienti riduttivi 0,81 e 0,90, poiché riferibili alla stima dell’indennizzo nell’ambito di un’eventuale acquisizione sanante ex art. 42-bis e non compatibili con il risarcimento integrale del danno da occupazione illegittima in caso di restituzione del bene. Il valore doveva essere determinato utilizzando il parametro di euro 267,52/mq, devalutato al 18 dicembre 2002 mediante l’indice FOI, pervenendo a euro 261,25/mq e a un valore complessivo del bene di euro 5.774.670,00. Il Commissario avrebbe inoltre dovuto applicare la rivalutazione annuale e gli interessi legali sul capitale progressivamente rivalutato dalla data iniziale dell’occupazione illegittima sino all’effettivo soddisfo, trattandosi di debito di valore e in conformità al giudicato. Dovevano essere detratte le somme eventualmente già corrisposte a titolo di indennità di espropriazione, previa rivalutazione e maggiorazione degli interessi legali. Il Commissario è stato incaricato di adottare un nuovo provvedimento entro sessanta giorni. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000 per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza è lo strumento per sindacare tali atti davanti al giudice che lo ha nominato.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
I coefficienti riduttivi propri della determinazione dell’indennizzo nell’ambito dell’acquisizione sanante non possono essere automaticamente trasposti nel risarcimento integrale del danno da occupazione illegittima con restituzione del bene.
art. 42 d.P.R. n. 327/2001
Massime di principio
- Il Commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza opera quale ausiliario del giudice, esercita poteri sostitutivi funzionali all’esecuzione del giudicato e i suoi atti sono direttamente riconducibili alla funzione giurisdizionale; l’amministrazione inadempiente può quindi impugnarli mediante reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., anche se ha collaborato alla loro formazione o ha espresso pareri favorevoli.
- Nel risarcimento del danno da occupazione illegittima seguito dalla restituzione del bene, il valore risarcibile deve riflettere la potenzialità edificatoria media del comprensorio risultante dal piano urbanistico, senza distinguere tra singole porzioni destinate a residenza, servizi o verde quando il giudicato abbia imposto il criterio della funzione unitaria del piano.
- I coefficienti riduttivi elaborati per la stima dell’indennizzo dovuto in una procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non possono essere applicati al risarcimento del danno da occupazione illegittima, poiché quest’ultimo deve assicurare l’integrale riparazione del pregiudizio subito.
- Un valore medio determinato dall’amministrazione per finalità fiscali può essere utilizzato come parametro estimativo del valore di mercato quando, in assenza di comparabili recenti e omogenei, costituisca il dato oggettivo e specifico disponibile per la medesima zona e sia coerente con i criteri fissati dal giudicato.
- Il risarcimento del danno da occupazione illegittima costituisce debito di valore: il valore del bene deve essere riferito all’inizio dell’illecito, rivalutato annualmente, e sugli importi progressivamente rivalutati devono essere calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo, con detrazione delle somme già corrisposte previa loro rivalutazione e maggiorazione degli interessi.
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