Sentenza del 25/01/2021 n. 134 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Controllo automatizzato - Avviso di irregolarità - Notificazione telematica tramite intermediario- Termine di pagamento 90 giorni - Dies a quo - Trasmissione telematica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva quale termine dovesse applicarsi per richiedere assistenza all'Amministrazione o per effettuare il pagamento in acquiescenza dopo la ricezione di un avviso di irregolarità emesso a seguito di controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72) quando l'avviso è trasmesso telematicamente all'intermediario: il termine più ampio di 90 giorni previsto dall'art. 2-bis della L. n. 203/2005 oppure il più breve termine di 30 giorni previsto dall'art. 2 del D.lgs. 462/1997 in caso di comunicazione cartacea al contribuente. Inoltre si è chiarito quale sia il dies a quo del termine quando la trasmissione avviene per via telematica all'intermediario.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile il termine più ampio di 90 giorni previsto dall'art. 2-bis della L. n. 203/2005 anche quando l'avviso di irregolarità derivante da controlli automatizzati è trasmesso telematicamente all'intermediario. Il dies a quo del termine decorre dal momento della trasmissione telematica all'intermediario, e non dal momento della eventuale successiva consegna cartacea al contribuente. Di conseguenza il contribuente beneficia del termine di 90 giorni per chiedere assistenza o per pagare in acquiescenza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973
Consente controlli automatizzati e l'emissione di avvisi di irregolarità; il quadro normativo consente la trasmissione telematica degli avvisi all'intermediario
D.P.R. n. 633/1972
Analogamente all'art. 36-bis del DPR 600/73, disciplina i controlli automatizzati in materia di IVA e la possibilità di trasmissione telematica degli esiti/avvisi
L. n. 203/2005
Stabilisce il termine più ampio di 90 giorni per richiedere assistenza all'Amministrazione finanziaria o per effettuare il pagamento in acquiescenza; applicato anche quando l'avviso è trasmesso telematicamente all'intermediario
D.lgs. n. 462/1997
Prevede il termine di 30 giorni per le comunicazioni cartacee direttamente al contribuente; la norma non si applica quando l'avviso è trasmesso telematicamente all'intermediario secondo la pronuncia
Massime di principio
- Se un avviso di irregolarità derivante da controlli automatizzati è trasmesso telematicamente all'intermediario abilitato, si applica il termine di 90 giorni dell'art. 2-bis L. 203/2005 e non il termine di 30 giorni previsto per le comunicazioni cartacee all'interessato.
- Il dies a quo del termine decorre dal momento della trasmissione telematica all'intermediario: la successiva presa visione o consegna al contribuente non anticipa l'inizio del termine se la trasmissione telematica è quella prevista dalla procedura.
- Per contestare scadenze o inefficace esercizio dei termini, è rilevante verificare le registrazioni elettroniche e la data di invio telematico all'intermediario: tali registrazioni sono determinanti per calcolare i termini.
- Se la comunicazione è effettuata direttamente e in forma cartacea al contribuente si applica ancora il termine di 30 giorni; occorre quindi distinguere con cura la modalità di notifica (telematica all'intermediario vs cartacea al contribuente).
- Nelle situazioni dubbie conviene, per il contribuente, far valere il termine più favorevole (90 giorni) e richiedere formalmente l'applicazione della disciplina di assistenza/accertamento con il termine più ampio, riservandosi di impugnare eventuali pretese basate sul termine più breve.
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