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Sentenza

Sentenza del 02/04/2019 n. 1963 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

NOTIFICAZIONI - avviso di accertamento - Servizio postale - presunzione normale recapito - Fallimento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza della CTP di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2009 e 2010. Ha contestato il proprio difetto di legittimazione, la violazione del contraddittorio, la decorrenza del termine per proporre ricorso e l'omessa pronuncia sulla deducibilità di alcuni costi. La CTR ha riconosciuto la legittimazione di D.F., ritenendo che, quale socio unico e amministratore, avesse un interesse personale e diretto a impugnare gli atti, anche per evitare conseguenze patrimoniali e responsabilità personali. Tuttavia, ha ritenuto tardivo il ricorso, poiché la notifica degli avvisi si era perfezionata il 4 e il 5 ottobre 2012 mediante comunicazioni di avvenuta notifica inviate alla sede sociale e al custode giudiziario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello. Ha confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, rilevando che il ricorso era stato depositato il 10 dicembre 2012, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica del 5 ottobre 2012. È stata invece esclusa la carenza di legittimazione attiva del ricorrente. Le ulteriori questioni di merito sono state dichiarate assorbite. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.Lgs. 546/1992

    termine di sessanta giorni previsto a pena di inammissibilità

    Il ricorso tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni nel merito.

  • Cass. civ., ord. n. 21385/2007

    Il socio e amministratore di una società può essere riconosciuto legittimato a impugnare gli atti impositivi intestati alla società quando sussista un interesse personale e diretto, anche in ragione delle possibili responsabilità derivanti dall'omessa impugnazione.

  • Cass. civ., n. 1268/2016

    L'avviso di ricevimento è espressamente richiesto per la notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, ma non necessariamente per la comunicazione di avvenuta notifica effettuata mediante raccomandata semplice a un soggetto diverso dal destinatario.

Massime di principio

  • La legittimazione del socio o amministratore a impugnare un atto intestato alla società può essere riconosciuta quando egli dimostri un interesse personale concreto, ad esempio per il rischio di responsabilità patrimoniali o amministrative.
  • Ai fini della tempestività del ricorso tributario, il termine decorre dalla data in cui la notifica deve ritenersi perfezionata secondo le attestazioni dell'agente postale, non necessariamente dalla data in cui il destinatario dichiara di aver avuto effettiva conoscenza dell'atto.
  • La comunicazione di avvenuta notifica inviata mediante raccomandata semplice alla sede della società o a un soggetto incaricato, come un custode giudiziario, può beneficiare della presunzione di regolare recapito risultante dall'attestazione dell'addetto postale.
  • La tardività del ricorso determina l'inammissibilità e impedisce al giudice di esaminare le contestazioni sostanziali, come la deducibilità dei costi o la legittimità dell'accertamento.
  • In presenza di una notifica contestata, è essenziale individuare con precisione la data di perfezionamento della notifica e calcolare immediatamente il termine processuale di sessanta giorni.

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