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Ordinanza

Ordinanza n. 1818/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202603961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera comunale di approvazione della planimetria del territorio con ripartizione delle zone per le sedi farmaceutiche esistenti e da insediare, con riperimetrazione delle sedi n. 1 e n. 12, nonché gli atti regionali, sanitari e autorizzativi connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore farmacia)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta comunale e gli atti allegati, deducendo l’illegittimità della riperimetrazione dei confini delle sedi farmaceutiche, in particolare delle sedi n. 1 e n. 12, precedentemente individuati dalla deliberazione commissariale n. 185/2012. Il giudice cautelare ha rilevato, allo stato degli atti, che la modifica sostanziale degli atti di programmazione comunale è stata adottata senza la previa acquisizione dei pareri dell’ASL e dell’Ordine provinciale dei farmacisti. È stato inoltre contestato l’utilizzo del parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti per dimensionare puntualmente le aree delle singole sedi, sebbene tale parametro rilevi per determinare il numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune. La ricorrente ha altresì prospettato un pregiudizio derivante dalla riperimetrazione, mentre dagli atti dell’Amministrazione risulta che la sede n. 12 è già stata assegnata a un’associazione professionale composta da farmacisti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella fase cautelare, sufficienti profili di fondatezza del ricorso. In particolare, ha considerato obbligatoria, sebbene non vincolante, l’acquisizione preventiva dei pareri dell’ASL e dell’Ordine dei farmacisti, poiché tali soggetti devono essere posti in condizione di esprimersi su una proposta comunale sostanzialmente modificativa della precedente programmazione. Ha inoltre ritenuto che il parametro legislativo di una farmacia ogni 3.300 abitanti sia destinato alla determinazione del numero complessivo delle farmacie e non consenta, da solo, di delimitare con precisione le zone delle singole sedi, anche perché gli utenti possono rivolgersi liberamente a qualsiasi farmacia. Quanto al periculum in mora, il giudice ha bilanciato gli interessi coinvolti e ha ritenuto necessario conservare, fino alla decisione di merito, i confini delle zone farmaceutiche individuati dalla deliberazione commissariale n. 185/2012. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso gli atti impugnati. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei farmacisti componenti l’associazione assegnataria della sede n. 12, ordinando alla ricorrente di notificare individualmente il ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dell’indirizzo da parte del Comune e di depositare la prova della notifica entro i successivi 15 giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate e il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 12 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la domanda sospensiva ritenendo sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 133 c.p.a.

Massime di principio

  • La modifica sostanziale della delimitazione delle sedi farmaceutiche già individuate dagli atti di programmazione comunale richiede la previa acquisizione dei pareri dell’ASL e dell’Ordine provinciale dei farmacisti; tali pareri sono obbligatori, pur non essendo vincolanti.
  • Il parametro legale di una farmacia ogni 3.300 abitanti serve a determinare il numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune e non può essere utilizzato, da solo, per dimensionare con precisione i confini territoriali delle singole sedi farmaceutiche.
  • Nella fase cautelare, la riperimetrazione delle sedi farmaceutiche può essere sospesa quando la mancata acquisizione dei pareri obbligatori e l’utilizzo improprio del parametro demografico evidenzino un sufficiente fumus boni iuris e il bilanciamento degli interessi renda necessario conservare la precedente delimitazione territoriale.
  • Nella fase di assegnazione di una sede farmaceutica, la forma associata non costituisce una realtà giuridica distinta dai singoli farmacisti concorrenti; il contraddittorio deve pertanto essere integrato nei confronti di ciascun farmacista componente dell’associazione assegnataria.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieOrganizzazione del servizio sanitarioPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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