Sentenza del 26/09/2017 n. 5539 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cartella di pagamento - sgravio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti dello sgravio adottato in autotutela su una cartella di pagamento o sull'atto impositivo sottostante. In particolare, si discute se lo sgravio renda definitivamente inesigibili le somme oppure se l'Amministrazione possa revocarlo e, qualora sussistano ancora i presupposti dell'imposizione, emettere un nuovo provvedimento per richiedere gli stessi importi.
La decisione
È stato affermato che lo sgravio adottato in autotutela elimina l'efficacia dell'atto impositivo, ma non impedisce in assoluto la successiva revoca dello sgravio. Dopo la revoca, l'Amministrazione finanziaria può emettere un nuovo provvedimento impositivo o di riscossione per le medesime somme, purché ricorrano i presupposti sostanziali e procedurali previsti dalla legge. Lo sgravio, quindi, non determina necessariamente una rinuncia definitiva al credito tributario.
Norme richiamate
Autotutela amministrativa e tributaria
Lo sgravio adottato in autotutela fa venir meno l'efficacia dell'atto impositivo, ma è consentita la sua revoca.
L'annullamento o lo sgravio in autotutela incide sull'efficacia dell'atto, ma può essere successivamente revocato dall'Amministrazione. La revoca non consente automaticamente di recuperare le somme: occorre adottare un nuovo provvedimento valido e devono sussistere i relativi presupposti.
Cassazione civile, sentenza n. 1643/2013
Richiamata come precedente a sostegno della possibilità di revocare lo sgravio e di procedere, ove ne ricorrano le condizioni, a una nuova richiesta delle somme.
Cassazione civile, sentenza n. 22043/2006
Richiamata quale ulteriore precedente sul rapporto tra sgravio in autotutela, efficacia dell'atto impositivo e successiva riedizione della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Lo sgravio in autotutela normalmente rende inefficace l'atto di riscossione o impositivo cui si riferisce, ma non equivale necessariamente a una rinuncia definitiva dell'Amministrazione al credito.
- La revoca dello sgravio deve essere seguita, quando necessario, dall'adozione di un nuovo atto autonomamente valido e motivato; non è sufficiente pretendere il pagamento sulla base dell'atto ormai sgravato.
- La nuova richiesta delle stesse somme è possibile solo se permangono i presupposti dell'obbligazione tributaria e se sono rispettati termini, competenza, motivazione, notificazione e ogni altra garanzia procedurale.
- Il contribuente può contestare il nuovo provvedimento verificando sia la legittimità della revoca dello sgravio sia la fondatezza e la tempestività della rinnovata pretesa.
- La portata concreta della decisione dipende dal contenuto dello sgravio, dalla natura dell'errore originario e dagli eventuali termini di decadenza o prescrizione applicabili.
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