Sentenza del 03/04/2019 n. 1987 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
RISCOSSIONE - Notificazioni -Sede del destinatario della cartella di pagamento ignota anche a seguito di ricerche e di richieste informazioni - Irreperibilità assoluta - Rito degli irreperibili - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la notificazione della cartella di pagamento effettuata mediante il cosiddetto rito degli irreperibili, sostenendo implicitamente che non ne ricorressero i presupposti. La questione riguardava l’ignota sede del destinatario e la correttezza delle ricerche svolte per reperirlo.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta correttamente eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. 600/1973. Il rito degli irreperibili è applicabile quando la sede del destinatario sia sconosciuta e rimanga ignota anche dopo ricerche e richieste di informazioni conformi all’ordinaria diligenza. Il procedimento si perfeziona mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lettera e), D.P.R. 600/1973
La disposizione consente di notificare l’atto mediante deposito presso la casa comunale e affissione dell’avviso all’albo comunale quando il destinatario risulti irreperibile in senso assoluto, cioè quando la sua sede sia sconosciuta anche dopo ricerche e richieste di informazioni svolte con ordinaria diligenza.
Massime di principio
- La notificazione mediante rito degli irreperibili è legittima solo in presenza di irreperibilità assoluta: non basta che il destinatario sia temporaneamente assente o non rintracciato presso l’indirizzo noto.
- L’irreperibilità assoluta ricorre quando la sede del destinatario sia stata trasferita in un luogo sconosciuto e non sia possibile individuarla neppure dopo ricerche e richieste di informazioni ragionevoli.
- L’ente notificante deve poter dimostrare, almeno secondo le circostanze del caso, di avere svolto ricerche conformi all’ordinaria diligenza prima di ricorrere alla procedura speciale.
- Una volta accertata l’irreperibilità assoluta, la notificazione si perfeziona con il deposito dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale, senza necessità di ulteriori modalità proprie dell’irreperibilità relativa.
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